Cassazione Civile, Ordinanza n. 21198/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva importato nel 2007 quattro partite di lampade fluorescenti dichiarandone l'origine tunisina; nel 2009, a seguito di controlli fondati su una missione OLAF che aveva rilevato come parte delle merci esportate dalla società tunisina provenissero in realtà dalla Cina, l'Ufficio emetteva quattro avvisi di rettifica con recupero di dazi ordinari, dazi antidumping e IVA. Dopo il primo contenzioso definito in cassazione con rinvio, la contribuente riassumeva chiedendo l'annullamento degli avvisi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, deducendo che l'amministrazione avrebbe dovuto previamente attivare l'audizione o comunque consentire osservazioni difensive prima dell'adozione degli atti. La CTR, però, confermava gli avvisi ritenendo che, in materia doganale, la possibilità di sospendere l'esecuzione dell'atto e la natura degli accertamenti escludessero la violazione dedotta e che, comunque, le deduzioni della contribuente non avrebbero mutato l'esito del procedimento. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato la sentenza di rinvio per violazione del dictum rescindente e dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, per erronea applicazione delle norme e dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale e per omesso esame dei fatti dedotti a sostegno della cd. prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, perché la CTR non si è attenuta al principio già affermato nella precedente decisione rescindente e non ha svolto il necessario vaglio sulle concrete difese che la contribuente avrebbe potuto opporre in sede endoprocedimentale, limitandosi invece a ritenere apoditticamente che l'esito sarebbe stato comunque identico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione del giudicato rescindente e delle regole del giudizio di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato per la dedotta violazione di norme sul contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è invocato per omesso esame di fatti decisivi relativi alle difese che sarebbero state spendibili in sede procedimentale.
art. 63 d.lgs. 546/1992
la sentenza di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 384, n. 2, c.p.c.
la pronuncia rescissoria vincola il giudice di rinvio sui punti di diritto decisi.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
costituisce la disciplina speciale doganale del contraddittorio e della rettifica dell'accertamento, applicabile ratione temporis.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
la Corte ribadisce la sua inapplicabilità ai procedimenti doganali oggetto di causa.
art. 41, punto 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato come base del diritto di essere sentito prima dell'adozione di un provvedimento lesivo.
art. 6 CEDU
è invocato dalla ricorrente a fondamento della garanzia partecipativa.
art. 21-octies l. 241/1990
nel testo richiamato come art. 21 comma 2 l. 241/1990
è evocato nel ragionamento della CTR sulla non annullabilità del provvedimento quando sia dimostrato che il contenuto sarebbe stato comunque identico.
art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 374/1990
richiamato nel ragionamento della CTR e nella giurisprudenza successiva, ma ritenuto non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 244 codice doganale comunitario
richiamato dalla giurisprudenza unionale sulla possibilità di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
art. 220 codice doganale comunitario
richiamato dalla CTR nel ragionamento sull'affidamento e sulla scarsa diligenza dell'esportatore, ma non centrale nella ratio della decisione di cassazione.
Massime di principio
- In materia doganale, il diritto al contraddittorio endoprocedimentale opera come garanzia effettiva del destinatario dell'atto anche se la normativa interna non lo prevede in termini generali, perché trova fondamento nel diritto dell'Unione e nella disciplina speciale di settore.
- La violazione del diritto di essere ascoltati non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: è necessario che il contribuente indichi in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto svolgere e che esse siano idonee a rendere possibile un esito diverso del procedimento.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituirlo con una diversa valutazione apodittica dell'inutilità del contraddittorio; deve invece esaminare specificamente le argomentazioni difensive omesse e valutarne la serietà.
- Nel contenzioso doganale la sospensione dell'esecuzione dell'atto e l'eventuale possibilità di tutela cautelare non esauriscono la garanzia partecipativa, che resta autonoma e va verificata secondo i parametri del diritto unionale.
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