Cassazione Civile, Ordinanza n. 32557/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, nel quale l'amministrazione/concessionaria aveva negato alla contribuente l'applicazione della tassazione unitaria prevista per più messaggi pubblicitari caratterizzati da collegamento strumentale inscindibile. La CTR aveva accolto l'appello della controparte e confermato l'atto impositivo. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che i cartelli pubblicitari dovessero essere considerati unitariamente e tassati in modo diverso da quanto ritenuto dal giudice di merito; la Corte ha però rilevato che il motivo, nella sostanza, tendeva a censurare l'accertamento di fatto sulla disposizione dei cartelli e sulla logistica dei supporti, e non una reale violazione di legge. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita non contestazione dei fatti posti a base della propria tesi, ma la Corte ha osservato che la controparte aveva invece contestato espressamente l'intera linea difensiva e che, nel processo tributario, il principio di non contestazione opera in modo peculiare, senza imporre all'Amministrazione oneri ulteriori rispetto a quanto già allegato nell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché volto surrettiziamente a criticare un accertamento di fatto del giudice di merito circa l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993; il secondo motivo è stato giudicato infondato, poiché non ricorreva un fatto non contestato ma soltanto una diversa valutazione giuridica di fatti non ammessi dalla controparte. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato insieme all'art. 7 per delimitare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e il suo presupposto impositivo.
art. 7, commi 1 e 5, d.lgs. n. 507 del 1993
"In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo"
La tassazione unitaria dei messaggi pubblicitari è eccezionale e richiede un collegamento strumentale inscindibile; in difetto, vale la regola generale della tassazione per singolo messaggio.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione, nel processo tributario, non comporta un onere di allegazione ulteriore per l'Amministrazione rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo; la contestazione espressa della pretesa esclude la qualificazione dei fatti come non contestati.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state ricondotte, rispettivamente, a violazione di legge e vizi processuali, ma la Corte ha considerato il primo motivo in parte come critica di merito camuffata da violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, la regola generale è la tassazione di ciascun messaggio pubblicitario; la tassazione unitaria è eccezionale e presuppone un collegamento strumentale inscindibile tra i messaggi, che deve essere provato dal contribuente che invoca il beneficio.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che i messaggi pubblicitari non presentano unicità funzionale o logistica, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del controllo di legittimità.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non opera in modo tale da imporre all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già esposto nell'atto impositivo; la contestazione della pretesa può ritenersi sufficiente a escludere la non contestazione dei fatti allegati dal contribuente.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per censurare, sotto veste formale, una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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