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Ordinanza

Ordinanza n. 962/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato la perenzione del ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli opponenti hanno proposto opposizione al decreto presidenziale che aveva dichiarato la perenzione del ricorso originario, avente a oggetto l'annullamento dell'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23. L'opposizione contestava implicitamente la declaratoria di perenzione. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione. Dal testo risulta che il ricorso originario era stato depositato il 27 novembre 2024 e che, per espressa ammissione degli stessi opponenti, non era stata presentata l'istanza di fissazione dell'udienza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'opposizione. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la fissazione dell'udienza richiede un'apposita istanza di parte, dotata di autonomia funzionale e materiale, anche se eventualmente contenuta nello stesso atto introduttivo. Tale istanza non può essere sostituita da altri atti processuali. Il mancato deposito dell'istanza entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso costituisce omissione dell'atto di impulso processuale ed è sanzionato con la perenzione. Il decreto presidenziale di perenzione ha natura dichiarativa e non costitutiva, poiché l'effetto estintivo si produce automaticamente allo spirare del termine; la perenzione opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e produce effetti ex lege. Solo la presentazione dell'istanza di fissazione sospende il termine di perenzione. Poiché l'istanza non era stata presentata, la declaratoria di perenzione è stata ritenuta corretta. Gli opponenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

    L'istanza di fissazione dell'udienza è un atto di impulso processuale necessario, autonomo e non sostituibile da altri atti, da presentare entro il termine massimo di un anno.

  • art. 81 c.p.a.

    Il mancato deposito, o il deposito tardivo, dell'istanza di fissazione dell'udienza è sanzionato con la perenzione del ricorso.

  • art. 83 c.p.a.

    La perenzione opera di diritto, può essere rilevata d'ufficio e si produce automaticamente allo spirare del termine annuale; il decreto presidenziale si limita a dichiararne l'intervenuta maturazione.

  • art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.

    Disciplina l'opposizione al decreto presidenziale di perenzione, respinta nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla trattazione camerale dell'opposizione.

  • art. 6, l. reg. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione oggetto del ricorso originario; la sua legittimità non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la fissazione dell'udienza di discussione deve essere richiesta mediante un'apposita istanza di parte, dotata di autonoma funzione e contenuto; l'istanza può essere inserita nel ricorso, ma non può essere sostituita da altri atti processuali.
  • Il termine massimo di un anno per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza decorre dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo; il mancato deposito o il deposito tardivo comporta la perenzione del ricorso.
  • La perenzione per mancato compimento degli atti processuali necessari si produce automaticamente allo spirare del termine previsto dalla legge, può essere rilevata d'ufficio e non dipende dalla natura costitutiva del decreto presidenziale, che ha funzione meramente dichiarativa.
  • La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza sospende il termine di perenzione; il termine riprende a decorrere dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza o dall'eventuale cancellazione della causa dal ruolo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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