Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano le ordinanze del Tribunale di Roma dell'8/06/2023 e del 20/06/2023 avverso decreti di perquisizione e sequestro (anche di dispositivi informatici e comunicazioni contenute in essi). Le doglianze principali erano: (i) il decreto del 5/06/2023, definito "ad integrazione e precisazione", sarebbe in realtà un nuovo provvedimento sostanziale estraneo all'oggetto del riesame sul decreto originario del 4/05/2023, violando il principio di correlazione tra impugnazione e decisione e comprimendo il diritto di difesa per notifica tardiva; (ii) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (ricerca "esplorativa" e chiavi di ricerca troppo generiche, assenza di limiti temporali); (iii) l'acquisizione di chat/email/configurerebbe attività di intercettazione soggetta alle norme sugli artt. 266 e 266-bis c.p.p., e non al sequestro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi avverso le ordinanze dell'8/06/2023 (annullandole senza rinvio) e ha annullato il decreto di sequestro del 4/05/2023 rispetto ai ricorrenti, rilevando che il Tribunale del riesame aveva erroneamente fondato la propria decisione su un decreto successivo (5/06/2023) non oggetto di impugnazione. Tuttavia la Corte ha rigettato i ricorsi avverso le ordinanze del 20/06/2023: ha ritenuto legittima l'adozione del nuovo decreto integrativo del 5/06/2023 da parte del P.M. (che può adottare un nuovo provvedimento con chiavi di ricerca più puntuali dopo un annullamento parziale) e ha escluso che l'acquisizione delle comunicazioni statiche conservate nei dispositivi costituisca intercettazione ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p.; tali comunicazioni sono documenti informatici la cui acquisizione rientra nel regime del sequestro probatorio. La Corte, quindi, ha pronunciato annullamento senza rinvio per le ordinanze 8/06/2023 e rigetto per quelle del 20/06/2023. La restituzione dei beni non è stata disposta immediatamente in considerazione della permanenza del vincolo reale accertato.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
art. 521, cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra impugnazione e decisione: il giudice del riesame non può basare la decisione su un provvedimento successivo non impugnato; il riesame deve limitarsi al provvedimento oggetto dell'impugnazione
art. 324 cod. proc. pen.
Tutela del diritto di difesa: notifiche tardive di un nuovo atto integrativo possono comprimere le prerogative della difesa, rilevante in sede di riesame
art. 252 cod. proc. pen.
art. 252, cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro probatorio, richiamata in relazione alla possibilità di sequestrare documenti cartacei e supporti informatici; la Corte conferma che il sequestro di conversazioni già avvenute (documenti informatici) rientra in tale disciplina
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari reali: le specificazioni delle "chiavi logiche" devono rendere la ricerca selettiva e non esplorativa; la Corte richiama il controllo su questi requisiti ma riconosce che il P.M. può adottare un nuovo decreto più circoscritto
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al riesame degli atti cautelari e ai limiti del sindacato sulle misure reali
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo motivazionale per i provvedimenti; contestazioni sulla motivazione circa proporzionalità e limiti temporali della ricerca sono questioni di merito spesso non sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto
artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.
art. 266 e 266-bis, cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni: la Corte precisa che l'acquisizione di comunicazioni già avvenute e conservate nei dispositivi è acquisizione di documenti informatici e non intercettazione dinamica, per cui non si applica la disciplina delle intercettazioni quando la comunicazione è statica e già memorizzata
art. 234 cod. proc. pen.
Definizione di documento e documenti informatici: le chat/email conservate costituiscono documenti ai sensi di tale norma
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa richiamata in ricorso in relazione a notifiche tardive e alla possibilità di difesa efficace
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve decidere soltanto sul provvedimento specificamente impugnato: un decreto successivo, anche se integrativo, che introduca elementi sostanziali costituisce nuovo provvedimento impugnabile separatamente
- La Procura, dopo un annullamento parziale per vizi di proporzionalità/adeguatezza, può adottare un nuovo decreto più circoscritto (con "chiavi logiche" specifiche) per tentare di superare il vizio, salvo che ciò configuri elusione del diritto di difesa
- L'acquisizione di conversazioni e comunicazioni già avvenute e memorizzate nei dispositivi è qualificata come sequestro di documenti informatici e non come intercettazione dinamica; pertanto non si applica automaticamente la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p.
- Perché la perquisizione e il sequestro informatico siano proporzionati occorrono criteri di ricerca e limiti (categorie, ruoli dei soggetti, periodi temporali) sufficientemente specifici per evitare ricerche esplorative e la sottrazione indiscriminata di dati
- La notifica tempestiva di atti integrativi è necessaria per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa; la notificazione tardiva può costituire motivo valido di annullamento quando comprime la possibilità di difesa in sede di riesame
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