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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano le ordinanze del Tribunale di Roma dell'8/06/2023 e del 20/06/2023 avverso decreti di perquisizione e sequestro (anche di dispositivi informatici e comunicazioni contenute in essi). Le doglianze principali erano: (i) il decreto del 5/06/2023, definito "ad integrazione e precisazione", sarebbe in realtà un nuovo provvedimento sostanziale estraneo all'oggetto del riesame sul decreto originario del 4/05/2023, violando il principio di correlazione tra impugnazione e decisione e comprimendo il diritto di difesa per notifica tardiva; (ii) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (ricerca "esplorativa" e chiavi di ricerca troppo generiche, assenza di limiti temporali); (iii) l'acquisizione di chat/email/configurerebbe attività di intercettazione soggetta alle norme sugli artt. 266 e 266-bis c.p.p., e non al sequestro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi avverso le ordinanze dell'8/06/2023 (annullandole senza rinvio) e ha annullato il decreto di sequestro del 4/05/2023 rispetto ai ricorrenti, rilevando che il Tribunale del riesame aveva erroneamente fondato la propria decisione su un decreto successivo (5/06/2023) non oggetto di impugnazione. Tuttavia la Corte ha rigettato i ricorsi avverso le ordinanze del 20/06/2023: ha ritenuto legittima l'adozione del nuovo decreto integrativo del 5/06/2023 da parte del P.M. (che può adottare un nuovo provvedimento con chiavi di ricerca più puntuali dopo un annullamento parziale) e ha escluso che l'acquisizione delle comunicazioni statiche conservate nei dispositivi costituisca intercettazione ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p.; tali comunicazioni sono documenti informatici la cui acquisizione rientra nel regime del sequestro probatorio. La Corte, quindi, ha pronunciato annullamento senza rinvio per le ordinanze 8/06/2023 e rigetto per quelle del 20/06/2023. La restituzione dei beni non è stata disposta immediatamente in considerazione della permanenza del vincolo reale accertato.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    art. 521, cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra impugnazione e decisione: il giudice del riesame non può basare la decisione su un provvedimento successivo non impugnato; il riesame deve limitarsi al provvedimento oggetto dell'impugnazione

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Tutela del diritto di difesa: notifiche tardive di un nuovo atto integrativo possono comprimere le prerogative della difesa, rilevante in sede di riesame

  • art. 252 cod. proc. pen.

    art. 252, cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro probatorio, richiamata in relazione alla possibilità di sequestrare documenti cartacei e supporti informatici; la Corte conferma che il sequestro di conversazioni già avvenute (documenti informatici) rientra in tale disciplina

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari reali: le specificazioni delle "chiavi logiche" devono rendere la ricerca selettiva e non esplorativa; la Corte richiama il controllo su questi requisiti ma riconosce che il P.M. può adottare un nuovo decreto più circoscritto

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al riesame degli atti cautelari e ai limiti del sindacato sulle misure reali

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale per i provvedimenti; contestazioni sulla motivazione circa proporzionalità e limiti temporali della ricerca sono questioni di merito spesso non sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto

  • artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.

    art. 266 e 266-bis, cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni: la Corte precisa che l'acquisizione di comunicazioni già avvenute e conservate nei dispositivi è acquisizione di documenti informatici e non intercettazione dinamica, per cui non si applica la disciplina delle intercettazioni quando la comunicazione è statica e già memorizzata

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Definizione di documento e documenti informatici: le chat/email conservate costituiscono documenti ai sensi di tale norma

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa richiamata in ricorso in relazione a notifiche tardive e alla possibilità di difesa efficace

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve decidere soltanto sul provvedimento specificamente impugnato: un decreto successivo, anche se integrativo, che introduca elementi sostanziali costituisce nuovo provvedimento impugnabile separatamente
  • La Procura, dopo un annullamento parziale per vizi di proporzionalità/adeguatezza, può adottare un nuovo decreto più circoscritto (con "chiavi logiche" specifiche) per tentare di superare il vizio, salvo che ciò configuri elusione del diritto di difesa
  • L'acquisizione di conversazioni e comunicazioni già avvenute e memorizzate nei dispositivi è qualificata come sequestro di documenti informatici e non come intercettazione dinamica; pertanto non si applica automaticamente la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p.
  • Perché la perquisizione e il sequestro informatico siano proporzionati occorrono criteri di ricerca e limiti (categorie, ruoli dei soggetti, periodi temporali) sufficientemente specifici per evitare ricerche esplorative e la sottrazione indiscriminata di dati
  • La notifica tempestiva di atti integrativi è necessaria per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa; la notificazione tardiva può costituire motivo valido di annullamento quando comprime la possibilità di difesa in sede di riesame

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