Sentenza del 16/01/2017 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Lecco
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Reclamo - Mancata indicazione della Commissione tributaria - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’inammissibilità dell’atto introduttivo perché non indicava la Commissione tributaria competente, nonostante l’atto fosse stato notificato all’Ufficio e successivamente depositato presso la Commissione. Per le controversie soggette a reclamo-mediazione, dal 1° gennaio 2016 il ricorso produce automaticamente anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione; pertanto deve rispettare integralmente i requisiti dell’art. 18 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata indicazione della Commissione tributaria cui era indirizzato. La precedente disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2015, consentiva che l’istanza di reclamo-mediazione si trasformasse in ricorso tramite una specifica manifestazione di volontà del ricorrente; dal 2016, invece, il ricorso è contestualmente reclamo e deve contenere tutti gli elementi formali richiesti per il ricorso tributario.
Norme richiamate
Art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve contenere l'indicazione della commissione tributaria cui è diretto.
L’indicazione della Commissione tributaria competente è un requisito essenziale dell’atto introduttivo; la sua omissione comporta l’inammissibilità del ricorso.
Disciplina del reclamo-mediazione nel processo tributario
Dal 1° gennaio 2016, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, e dal 1° gennaio 2018 per gli atti impugnabili di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce automaticamente anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Di conseguenza, deve rispettare tutti i requisiti formali previsti per il ricorso dall’art. 18 del d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Quando un atto tributario svolge contemporaneamente la funzione di ricorso e di reclamo-mediazione, deve contenere tutti gli elementi formali richiesti per il ricorso tributario.
- L’omessa indicazione della Commissione tributaria destinataria non è una mera irregolarità formale, ma può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla data dell’atto impugnabile e alla soglia di valore prevista per il reclamo-mediazione.
- Prima del deposito, occorre verificare che l’atto contenga tutti i requisiti dell’art. 18 del d.lgs. 546/1992, anche quando è stato inizialmente notificato all’Ufficio come reclamo.
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