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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34584/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2014, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitale per euro 184.287,57, ritenuto derivante dalla detenzione del 25% della partecipazione sociale. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, comma 1, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 44 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2729 c.c. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, perché dalla stessa ricostruzione della Guardia di Finanza emergeva che le somme ricavate da incassi non dichiarati erano confluite sui conti bancari della società partecipata, sicché non vi sarebbero stati i presupposti per imputarle al socio come utili distribuiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui i corrispettivi incassati in evasione d'imposta non erano stati reinvestiti nel ciclo produttivo, ma erano stati fittiziamente contabilizzati come finanziamenti soci o anticipi dell'amministratore, al solo fine di giustificare la presenza di denaro in cassa e il successivo prelievo dei soci. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva assolto all'onere di provare l'effettività dei finanziamenti contestati. Essendo la ricostruzione del giudice di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione, il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base normativa della doglianza, ma ritenuto non violato alla luce dell'accertamento di merito sulla fittizietà dei finanziamenti e sulla distribuzione degli utili extracontabili

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ne esclude la violazione confermando la legittimità della ricostruzione induttiva operata nei gradi di merito

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla parte ricorrente; non ritenuto violato perché l'accertamento si fondava su presunzioni e riscontri fattuali giudicati congrui

  • art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per contestare l'imputazione di redditi di capitale al socio; la Corte conferma la qualificazione fiscale operata nei gradi di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per lamentare l'uso della presunzione semplice; la Corte reputa corretta la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, in presenza di elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali relative a utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci può reggere quando il giudice di merito accerti che i proventi non dichiarati siano stati fittiziamente reinseriti in contabilità come finanziamenti soci o anticipi, senza effettivo investimento nell'attività sociale.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di fatto del giudice di merito che, sulla base degli elementi acquisiti, ritenga simulata la contabilizzazione dei versamenti e quindi plausibile l'imputazione al socio di redditi di capitale.
  • Il contribuente che contesti la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili deve allegare e provare l'effettività dei finanziamenti o delle diverse causali contabili invocate; in difetto, la presunzione può essere ritenuta idonea a sorreggere l'accertamento.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ricostruzione fattuale coerente e da una presunzione semplice ritenuta grave, precisa e concordante, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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