Cassazione Civile, Sentenza n. 25605/2020 del 12/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale relativo all'acquisto da Sinne s.r.l. di un immobile ad uso industriale; l'amministrazione non ha risposto (silenzio-rifiuto). In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Arezzo ha accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta in appello e di un successivo avviso di accertamento per abuso del diritto, non sussistesse il diritto al rimborso (circostanze rilevanti: mancato versamento dell'IVA da parte di entrambe le società e identità della compagine sociale tra venditrice e acquirente). Sicor ha impugnato la sentenza di appello davanti alla Corte di Cassazione con due motivi: (1) carenza/contraddittorietà della motivazione; (2) errata applicazione dell'art. 38-bis DPR 633/1972 e violazione del principio di neutralità IVA, sostenendo che il rimborso non può dipendere dall'effettivo versamento dell'IVA da parte del cedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata: il giudice d'appello ha esplicitato il percorso logico, fondando la decisione sui fatti e sulla documentazione emersa in grado di appello (in particolare l'avviso di accertamento che contestava un abuso del diritto), e ha spiegato perché l'annullamento successivo dell'atto impositivo per ragioni formali non escludeva la valutazione del contenuto fattuale dello stesso. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, pur essendo vero il principio secondo cui il diritto alla detrazione/rimborso può essere esercitato indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'IVA da parte del cedente (riconoscimento del principio di neutralità IVA), ciò non impedisce al giudice nazionale di negare il beneficio quando, sulla base di elementi obiettivi nel fascicolo, risulti che il diritto sia invocato fraudolentemente o in abuso del diritto; nella fattispecie il giudice d'appello ha ritenuto provata la sussistenza di elementi riconducibili a un abuso, giustificando il diniego del rimborso. Ricorso rigettato; nulla sulle spese processuali per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Presente nei motivi di cassazione per censurare presunta carenza di motivazione
Norma invocata per lamentare la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato avendo il giudice d'appello adeguatamente esposto le ragioni della decisione
art. 132 c.p.c., n. 4
Rinvio ai criteri di motivazione della sentenza (richiesta di esposizione delle argomentazioni)
La Corte ha verificato che la sentenza impugnata rispettava i requisiti di motivazione richiesti da tale norma
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
Usato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della normativa IVA; la Corte ha ritenuto il motivo non confacente alla ratio della sentenza di merito
art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/1972
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del rifiuto del rimborso; la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito non abbia applicato erroneamente la norma, perché il diniego era fondato sulla constatazione di elementi di abuso/frode emergenti in giudizio
art. 19, DPR n. 633/1972
Rilevanza del principio di neutralità dell'IVA e della detrazione 'indipendente dall'effettivo pagamento' secondo giurisprudenza
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diritto alla detrazione può essere esercitato indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta da parte del cedente, ma ha precisato che tale principio non esclude la possibilità di negare il beneficio ove emergano elementi oggettivi di frode o abuso
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-414/10 (Veleclair)
Corte UE interpretata nel senso che lo Stato membro non può subordinare il diritto alla detrazione all'effettivo pagamento quando il soggetto è titolare del diritto, ma ha riconosciuto l'obiettivo di lotta alla frode e la possibilità di negare la deduzione in presenza di prova di frode
Corte di Giustizia UE, sentenze C-712/17 (En. Sa.), C-174/08 (NCC Construction Danmark), C-277/09 (S DeutschlandHoldings), Kittel e Recolta Recycling
Giurisprudenza comunitaria richiamata per il principio della neutralità IVA e per il principio che il diritto alla detrazione può essere escluso ove risultino elementi oggettivi di frode/abuso; porta il peso probatorio sulla parte che invoca la detrazione e autorizza il recupero retroattivo da parte dell'amministrazione in caso di esercizio fraudolento
Cass. civ., 15 gennaio 2014, n. 662
Precedente di legittimità che afferma che il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile indipendentemente dall'effettivo pagamento del tributo da parte del cedente; richiamato come principio generale ma compatibile con i limiti anti-frode
Cass. civ., 23 novembre 2018, n. 30346
Citata la definizione giurisprudenziale relativa alla nozione di assoluta carenza di motivazione della sentenza
Utilizzata per valutare il primo motivo (presunta carenza di motivazione) e per chiarire il parametro di giudizio sulla motivazione delle decisioni
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione o al rimborso IVA può essere esercitato anche se il cedente non ha effettivamente versato l'imposta; tuttavia questo principio non è assoluto: la presenza di elementi oggettivi che rilevino frode o abuso può legittimare il diniego del rimborso.
- La documentazione prodotta in giudizio (anche in grado d'appello) e un avviso di accertamento che contesti abuso del diritto possono essere valutati dal giudice come elementi decisivi per negare il rimborso IVA, soprattutto se emergono indizi quali il mancato versamento da parte di entrambe le parti e l'identità della compagine societaria.
- L'onere di prova circa la legittimità dell'esercizio del diritto alla detrazione grava sul contribuente; l'amministrazione può invece chiedere la restituzione se prova l'esercizio fraudolento del diritto.
- Una sentenza d'appello che utilizza atti o documenti prodotti in quel grado per motivare la decisione non è affetta da nullità per carenza di motivazione se esplicita il percorso logico; l'annullamento formale di un atto impositivo in altro giudizio non impedisce la valutazione del contenuto fattuale di quel provvedimento se rilevante per la ricostruzione dei fatti.
- In situazioni simili, prima di richiedere/ottenere il rimborso IVA conviene documentare in modo rigoroso la regolarità dell'operazione (pagamenti, autonomia economica tra le parti, assenza di collegamenti societari sospetti) per evitare che il beneficio venga negato per sospetto di abuso o frode.
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