Sentenza n. 1650/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della Sentenza n. 247/2022 pubblicata il 16/12/2022 -RG n. 708/2022 - emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti e i relativi interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 3.601,42, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti relativa a periodi lavorati con contratti a tempo determinato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 1° marzo 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 2 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di pura forma e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni e che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente gli importi relativi alla Retribuzione Professionale Docenti e i relativi interessi, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che provveda nei successivi sessanta giorni su richiesta della parte interessata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione debitrice è stato ritenuto proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo ai fini esecutivi.
art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001
Retribuzione Professionale Docenti
La disposizione contrattuale costituisce il fondamento originario della voce retributiva riconosciuta dal giudice del lavoro per il periodo lavorato con contratti a tempo determinato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale amministrativo o civile sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione ai fini esecutivi e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'avvio dell'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- In assenza di prova dell'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato, comprensivo delle somme e degli accessori stabiliti nel titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta incaricato di adottare in sostituzione dell'amministrazione gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
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