Cassazione Civile, Ordinanza n. 33811/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in nome collettivo per maggior reddito d'impresa relativo all'anno d'imposta 2001 e da due avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti dei soci per redditi di partecipazione imputati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986. Un socio aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione, rigettando l'appello dell'Agenzia senza esaminare autonomamente il merito, richiamando il precedente esito del giudizio relativo alla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, in relazione agli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 111 Cost., art. 14 e art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la CTR deciso senza un autonomo esame del merito, richiamando una sentenza sulla società non ancora passata in giudicato; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di gravame dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha rilevato che il giudizio relativo all'avviso emesso verso la società era stato definito con precedente ordinanza di cassazione con rinvio, disposta per mancata partecipazione dei soci al giudizio sociale. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e sulla necessità del litisconsorzio originario tra società e tutti i soci, la Corte ha affermato che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Poiché non era più possibile riunire il giudizio dei soci con quello della società già cassato con rinvio, la Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
art. 101 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per violazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato a sostegno dell'eccezione di litisconsorzio necessario originario tra società e soci.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato a sostegno della censura di violazione del giusto processo e del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sul litisconsorzio nel processo tributario.
art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma di rinvio alla disciplina processuale civile, per quanto compatibile.
art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla rettifica del reddito delle società e dei soci.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nella censura relativa al passaggio in giudicato della decisione richiamata dalla CTR.
art. 2909 c.c.
Richiamato nella censura relativa all'efficacia del giudicato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello dell'Agenzia.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi proposti dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come base per la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio non integro.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice in presenza di nullità per litisconsorzio necessario.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile: il ricorso proposto da uno solo dei soggetti coinvolti impone la partecipazione di società e tutti i soci, salvo questioni personali di uno di essi.
- La mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario originario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione.
- Se la violazione del litisconsorzio necessario viene rilevata in sede di legittimità e non è possibile la riunione dei processi, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Nel processo tributario, la decisione sul reddito della società di persone incide necessariamente sulle posizioni dei soci, perché l'oggetto della controversia concerne elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria e non una singola posizione debitoria autonoma.
- Il richiamo da parte del giudice di merito a una decisione relativa al giudizio della società non può superare il vizio derivante dalla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari quando il giudizio sia stato celebrato separatamente e senza contraddittorio integro.
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