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Sentenza

Sentenza n. 2309/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 9693 del 2024: del provvedimento N. M_D A0582CC REG2024 0061813 30-07-2024 notificato in data 3.08.2024 (All. 1) nella parte in cui veniva rigettata la richiesta di modifica dell’Ente di prima assegnazione dell’impiego civile e lo stesso veniva confermato presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma, con nuova convocazione al 19.08.24, e nella parte in cui si subordina la costituzione del rapporto di lavoro civile alla sottoscrizione del contratto individuale, nonché degli atti propedeutici e conseguenziali per quanto attiene al medesimo contenuto.. quanto al ricorso n. 3156 del 2025: per l''annullamento 1. dei provvedimenti in autotutela richiesti con PEC del 13.06.24 (All. 1) rimasta inevasa a tutt’oggi, e sollecitata con PEC del 23.12.24 (All 2); nonché avverso ogni altro atto presupposto e conseguenziale, lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del ricorrente, come dalla richiesta dell’autotutela; 2 Per l’annullamento dei suddetti atti, affetti da illegittimità, mancanza o illogicità di motivazione o nel merito per eccesso di potere, per la tutela della dignità del lavoro e del diritto alla giusta retribuzione, illegittimamente od erroneamente non corrisposta dal 25.03.22 a tutt’oggi; 3 Per il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale ed esistenziale, alla salute, causato dalla PA per l’insorgenza prima, e l’aggravamento poi del disagio psicologico che ha condotto all’inidoneità permanente al servizio militare; 4 Per il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale N.-OMISSIS- RGNR presso il Tribunale Militare di Roma. 5 Avverso il silenzio rifiuto di nuova convocazione, richiesta con PEC del 14.01.25.

Giustizia amministrativa202409693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Per il ricorso n. 9693/2024, il provvedimento che confermava l'assegnazione presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma e fissava una nuova convocazione per la sottoscrizione del contratto; per il ricorso n. 3156/2025, il silenzio serbato sulle istanze di autotutela e sulla richiesta di nuova convocazione, oltre alle pretese risarcitorie e retributive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare ma reimpiegabile nei ruoli civili ai sensi dell'art. 930 d.lgs. 66/2010, contestava l'assegnazione della prima sede di servizio a Roma, chiedendo una sede più vicina alla propria residenza. Deduceva: illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché l'Amministrazione aveva escluso la rilevanza del fattore economico pur facendo salve le situazioni meritevoli di tutela sociale; violazione dell'art. 930 d.lgs. 66/2010, sostenendo che il transito nei ruoli civili si perfezionasse con il decreto ministeriale e non potesse essere subordinato alla sottoscrizione del contratto individuale; eccesso di potere e violazione della circolare ministeriale del 25 luglio 2023, che consentiva, in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali o di elevate esigenze di protezione sociale, l'assegnazione a una sede vicina alla residenza. Il ricorrente deduceva inoltre difficoltà economiche e condizioni psicologiche tali da configurare una causa di forza maggiore impeditiva della presentazione alle convocazioni. Con il ricorso n. 3156/2025 lamentava anche il silenzio sulle richieste di autotutela e di nuova convocazione, chiedeva il pagamento delle retribuzioni asseritamente non corrisposte, il risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali e alla salute, nonché il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale militare.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti, compensando integralmente le spese. Quanto al ricorso n. 9693/2024, ha rilevato anzitutto la sopravvenuta carenza di interesse: dopo l'atto impugnato l'Amministrazione aveva concesso ulteriori convocazioni, fino a quella definitiva del 16 dicembre 2024, e aveva poi adottato il provvedimento del 12 giugno 2025 che dichiarava conclusa la procedura di transito per decadenza dalla facoltà di stipulare il contratto. Tale provvedimento, direttamente lesivo e non impugnato in sede giurisdizionale entro il termine di 60 giorni, aveva superato gli atti precedenti; la mera opposizione amministrativa non aveva sospeso né riaperto il termine per l'impugnazione. Anche prescindendo dall'improcedibilità, il ricorso è stato ritenuto infondato: la sede era stata individuata secondo le prioritarie esigenze funzionali della Forza armata; il ricorrente non aveva fornito prova documentale di gravi situazioni sanitarie o di elevate esigenze di protezione sociale idonee a giustificare una sede diversa, né della dedotta indigenza; inoltre la sede di Roma coincideva con quella dell'ultimo servizio militare. La ripetuta mancata presentazione alla firma, non sorretta da un giustificato motivo oggettivo, è stata ritenuta una scelta dell'interessato e non una situazione di forza maggiore. Il Collegio ha ribadito che non esiste un diritto del dipendente transitato a ottenere una specifica sede di servizio, dovendo prevalere le esigenze organizzative dell'Amministrazione. Quanto al ricorso n. 3156/2025, il TAR ha qualificato la domanda, nella sostanza, come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ma l'ha respinta perché diretta a ottenere l'esercizio dell'autotutela su provvedimenti ormai definitivi e non impugnati tempestivamente. L'Amministrazione non ha un obbligo di provvedere su una richiesta di autotutela relativa ad atti inoppugnabili, poiché l'autotutela è espressione di potere ampiamente discrezionale e il privato vanta, rispetto al suo esercizio, un mero interesse di fatto. Le ulteriori pretese retributive e risarcitorie sono state respinte unitamente ai ricorsi principali.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Disciplina il transito del personale militare permanentemente non idoneo al servizio nei ruoli civili del Ministero della Difesa; il giudice ha ritenuto compatibile la mancata instaurazione del rapporto con la necessità della sottoscrizione del contratto individuale secondo le modalità concretamente fissate dall'Amministrazione.

  • D.M. 18 aprile 2002

    Richiamato quale fonte regolatrice del transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Applicabili alla domanda sostanzialmente proposta contro il silenzio dell'Amministrazione; il rito del silenzio non consente di ottenere la riapertura di procedimenti definiti né di imporre l'esercizio dell'autotutela su atti divenuti inoppugnabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il dipendente transitato dai ruoli militari a quelli civili non vanta un diritto soggettivo alla scelta della sede di servizio: l'Amministrazione deve individuare la sede prioritariamente in funzione delle proprie esigenze organizzative e delle carenze di organico, salvo eventuali situazioni personali tutelate dalla disciplina applicabile e adeguatamente documentate.
  • La mancata presentazione ripetuta alla sottoscrizione del contratto individuale, dopo plurime convocazioni e proroghe dell'Amministrazione, può determinare la decadenza dalla facoltà di stipulare il contratto quando l'interessato non dimostri un giustificato motivo oggettivo o una causa di forza maggiore.
  • L'atto conclusivo che dichiara la decadenza dalla procedura di transito, se direttamente lesivo, deve essere autonomamente impugnato entro il termine ordinario; la proposizione di una mera opposizione amministrativa non impedisce la maturazione del termine per il ricorso giurisdizionale.
  • Il ricorso avverso il silenzio non può essere utilizzato per riaprire procedimenti già definiti o per rimettere in discussione provvedimenti divenuti inoppugnabili.
  • La richiesta di annullamento d'ufficio di un provvedimento definitivo non fa sorgere, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo pretensivo alla decisione favorevole: l'autotutela è espressione di potere ampiamente discrezionale e, di regola, l'Amministrazione non ha un obbligo di provvedere sulla relativa sollecitazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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