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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 3592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Oggetto - Limiti del giudizio in secondo grado - Acquiescenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il motivo è stato ritenuto inammissibile. I profili dell'accertamento non espressamente contestati nel giudizio di primo grado non possono essere introdotti per la prima volta in appello. Su tali aspetti si è formata acquiescenza, con conseguente preclusione della loro deduzione nel secondo grado di giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha tentato di sollevare in appello un profilo dell'atto di accertamento non dedotto davanti al giudice di primo grado, relativo alla presunta carenza del potere del soggetto che aveva sottoscritto l'atto impositivo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. La questione riguardava quindi i limiti delle nuove eccezioni e dei nuovi motivi nel giudizio tributario di secondo grado.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, se non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate; la norma contribuisce a delimitare l'oggetto del giudizio di secondo grado.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono proporsi domande nuove e non possono essere sollevate nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. La disposizione impedisce di introdurre per la prima volta in appello nuovi profili di illegittimità dell'atto impositivo.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015

    La questione relativa alla carenza del potere di sottoscrizione dell'atto impositivo, anche se astrattamente rilevante, deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di primo grado; non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Cassazione n. 18448 del 2015

    Conferma il principio secondo cui i profili dell'atto di accertamento non contestati davanti al giudice di primo grado non possono essere fatti valere successivamente in appello, essendosi su di essi formata acquiescenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio d'appello è, di regola, un giudizio di revisione della decisione di primo grado e non consente di introdurre nuovi motivi di impugnazione dell'atto.
  • Tutti i vizi dell'accertamento devono essere indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche quando riguardano competenza, potere di firma o legittimazione del funzionario.
  • La mancata contestazione tempestiva di uno specifico profilo dell'atto può comportare acquiescenza e precluderne la deduzione nei successivi gradi di giudizio.
  • Prima di proporre ricorso è opportuno esaminare l'atto impositivo in modo completo e formulare tutte le contestazioni potenzialmente rilevanti, evitando di riservare nuovi motivi all'appello.
  • Le questioni rilevabili d'ufficio possono seguire un regime diverso, ma non è prudente fare affidamento su tale possibilità quando il vizio deve essere specificamente dedotto dalla parte.

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