Sentenza del 08/06/2016 n. 3592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Oggetto - Limiti del giudizio in secondo grado - Acquiescenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl motivo è stato ritenuto inammissibile. I profili dell'accertamento non espressamente contestati nel giudizio di primo grado non possono essere introdotti per la prima volta in appello. Su tali aspetti si è formata acquiescenza, con conseguente preclusione della loro deduzione nel secondo grado di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha tentato di sollevare in appello un profilo dell'atto di accertamento non dedotto davanti al giudice di primo grado, relativo alla presunta carenza del potere del soggetto che aveva sottoscritto l'atto impositivo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. La questione riguardava quindi i limiti delle nuove eccezioni e dei nuovi motivi nel giudizio tributario di secondo grado.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, se non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate; la norma contribuisce a delimitare l'oggetto del giudizio di secondo grado.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Nel giudizio tributario d'appello non possono proporsi domande nuove e non possono essere sollevate nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. La disposizione impedisce di introdurre per la prima volta in appello nuovi profili di illegittimità dell'atto impositivo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015
La questione relativa alla carenza del potere di sottoscrizione dell'atto impositivo, anche se astrattamente rilevante, deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di primo grado; non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Cassazione n. 18448 del 2015
Conferma il principio secondo cui i profili dell'atto di accertamento non contestati davanti al giudice di primo grado non possono essere fatti valere successivamente in appello, essendosi su di essi formata acquiescenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio d'appello è, di regola, un giudizio di revisione della decisione di primo grado e non consente di introdurre nuovi motivi di impugnazione dell'atto.
- Tutti i vizi dell'accertamento devono essere indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche quando riguardano competenza, potere di firma o legittimazione del funzionario.
- La mancata contestazione tempestiva di uno specifico profilo dell'atto può comportare acquiescenza e precluderne la deduzione nei successivi gradi di giudizio.
- Prima di proporre ricorso è opportuno esaminare l'atto impositivo in modo completo e formulare tutte le contestazioni potenzialmente rilevanti, evitando di riservare nuovi motivi all'appello.
- Le questioni rilevabili d'ufficio possono seguire un regime diverso, ma non è prudente fare affidamento su tale possibilità quando il vizio deve essere specificamente dedotto dalla parte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 133 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 412 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →