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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del diniego di sanatoria edilizia n. 184 del 17/10/2016 emesso dal Settore Urbanistica-Edilizia privata sezione condono edilizio

Giustizia amministrativa201700073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a chiusura di un patio, realizzazione di un patio e di un vano accessorio, pergolati ombreggianti e scalette

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Comune di Sabaudia ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo di essere stato privato della possibilità di presentare osservazioni e documenti. In secondo luogo, ha dedotto il difetto e l’insufficienza della motivazione nonché la carenza di istruttoria, poiché il Comune si sarebbe limitato a richiamare le norme applicabili senza esplicitare il rapporto tra esse e la fattispecie concreta. In terzo luogo, ha contestato l’erroneità e l’illegittimità del diniego, sostenendo che le opere fossero anteriori all’imposizione del vincolo relativo al Parco nazionale del Circeo, che il vincolo potesse essere superato mediante il nulla osta dell’autorità preposta e che gli interventi, trattandosi di strutture lignee, non necessitassero di permesso di costruire ma soltanto di SCIA. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, nell’ambito del procedimento di sanatoria, non determina l’annullabilità dell’atto quando, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso. Il ricorrente non ha indicato quali osservazioni o documenti avrebbero potuto superare il diniego; le argomentazioni relative ad altri manufatti autorizzati e al difetto di motivazione non sono state ritenute idonee a tale scopo. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il giudice ha interpretato l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e l’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004 nel senso che la disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, quando ricadano in area soggetta a tutela e siano prive del titolo edilizio o non conformi agli strumenti urbanistici. In presenza di vincoli, la sanatoria è ammissibile soltanto ove concorrano tutte le condizioni richieste: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Le opere oggetto dell’istanza, comprendenti la chiusura di un patio e ulteriori interventi con incremento di superficie, sono state qualificate come abusi maggiori, non riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6. Per gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati la sanatoria è esclusa, anche se le opere fossero conformi agli strumenti urbanistici e anche se il vincolo comportasse soltanto un’inedificabilità relativa. La presenza del vincolo costituiva quindi ragione ostativa autonoma e sufficiente, sicché non era necessaria una motivazione ulteriore sul contrasto urbanistico e risultavano irrilevanti le questioni relative al nulla osta paesaggistico e alla qualificazione edilizia delle opere. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto non conduce all’annullamento quando il ricorrente non dimostri quali osservazioni o documenti avrebbero potuto incidere sull’esito e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio relativo alla mancata partecipazione procedimentale non produce effetti vizianti quando sia dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

    La disciplina statale esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili vincolati nei casi e alle condizioni previste dalla norma, in particolare quando manchino il titolo edilizio e la conformità urbanistica.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

    La disciplina regionale laziale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla disposizione.

  • art. 32 l. 47/1985

    È richiamato quale parte della disciplina generale del condono edilizio, coordinata con il d.l. n. 269/2003 e con la normativa regionale.

  • art. 33 l. 47/1985

    È richiamato quale disposizione applicabile, unitamente alla disciplina statale e regionale, ai limiti della sanatoria edilizia in area vincolata.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto in un procedimento di sanatoria edilizia non comporta l’annullamento del diniego quando il ricorrente non indichi osservazioni o documenti concretamente idonei a modificare l’esito e risulti che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.
  • La disciplina regionale del Lazio sul condono edilizio può stabilire limiti più restrittivi rispetto alla disciplina statale, fino a escludere la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico o ambientale.
  • In area vincolata, la sanatoria straordinaria di opere abusive è subordinata alla concorrente sussistenza dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, della riconducibilità dell’intervento agli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Le opere abusive qualificabili come abusi maggiori, riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, non sono sanabili se realizzate su immobili vincolati, anche quando siano conformi agli strumenti urbanistici e anche quando il vincolo determini un’inedificabilità soltanto relativa.
  • Quando la presenza del vincolo costituisce da sola una ragione autonoma e sufficiente di insuscettibilità della sanatoria, è irrilevante esaminare ulteriormente la conformità urbanistica dell’opera o la possibilità di superare il vincolo mediante il nulla osta dell’autorità preposta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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