Sentenza n. 1048/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3050/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5359/2024), pubblicata in data 15.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 682,65.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di condanna al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 682,65 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la ritualità del giudizio: la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico anche ad altro dirigente o funzionario idoneo dell'amministrazione, senza limiti derivanti dal riparto interno delle competenze. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, se necessario. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell'inottemperanza ministeriale e i possibili profili di responsabilità erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'ipotesi di inadempimento, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere prodotta come titolo attestato conforme all'originale; il TAR richiama la formulazione risultante dalle modifiche legislative che hanno eliminato la necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
La disposizione è richiamata quale fonte della riformulazione dell'art. 475 c.p.c. in materia di attestazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
La disposizione è richiamata per l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.
D.M. 55/2014
È richiamato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, purché il titolo sia ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza avente funzione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
- In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'incarico a un altro soggetto pubblico idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio destinati allo scopo o altri strumenti finanziari disponibili, inclusi, ove necessario, fondi fuori bilancio e il pagamento in conto sospeso.
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