Cassazione Civile, Ordinanza n. 25109/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari avevano proposto opposizione alla stima definitiva dell'indennità di espropriazione relativa a una porzione di terreno incisa da una procedura espropriativa per la realizzazione di una strada. Contestavano la valutazione dell'area effettuata dal CTU e poi recepita in appello, sostenendo che alcuni vincoli considerati nella stima non avessero natura conformativa ma fossero soltanto vincoli preordinati all'esproprio, e quindi irrilevanti ai fini indennitari. In particolare deducevano l'inesistenza o l'irrilevanza dei vincoli di fascia di rispetto stradale, distacco da elettrodotto e fascia di rispetto aeroportuale. Con il primo motivo di ricorso lamentavano la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello ritenuto tardive tali contestazioni, benché fossero state già formulate dopo i chiarimenti del CTU e comunque prima della discussione orale. Con il secondo motivo denunciavano violazione dei criteri di distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo, sostenendo che anche la variante urbanistica ritenuta conformativa dalla Corte d'appello conteneva in realtà una disciplina che qualificava le strade di progetto come opere già preordinate all'espropriazione, sicché l'area non avrebbe dovuto essere trattata come conformativamente vincolata ai fini della determinazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che nel rito sommario applicabile all'opposizione alla stima non operano le preclusioni rigide prospettate dalla Corte territoriale e che, comunque, le contestazioni alla CTU erano state tempestivamente sollevate; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame del merito, tenendo conto delle specifiche critiche mosse alla consulenza tecnica. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando il criterio generale di distinzione tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all'esproprio e ritenendo che la qualificazione della "strada di progetto" come vincolo conformativo, nel caso concreto, fosse frutto di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La causa è stata quindi rinviata per nuova decisione, con esito parzialmente favorevole ai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
individua il rimedio dell'opposizione alla stima nell'ambito della disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
regola il rito applicabile alle controversie in materia di opposizione alla stima.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011
nelle controversie regolate dal capo III non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c., escludendo la conversione del rito sommario in ordinario.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento sommario instaurato in primo grado.
art. 702-ter c.p.c.
richiamato per escludere che nel rito dell'opposizione alla stima operino le preclusioni e la conversione del rito.
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione del terreno.
art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001
base normativa per riconoscere l'indennizzo da deprezzamento del terreno residuo.
art. 34 NTA del PRG del Comune di Mogliano Veneto
richiamato dai ricorrenti per sostenere che le strade di progetto fossero già preordinate all'esproprio; la Corte d'appello ne ha invece letto il contenuto nel contesto della variante urbanistica.
art. 7, secondo comma, n. 1, L. n. 1150 del 1942
richiamato per affermare che il piano regolatore generale indica la rete delle principali vie di comunicazione come previsione di carattere generale.
art. 13 L. n. 1150 del 1942
richiamato per distinguere le reti stradali e le opere al servizio delle singole zone indicate nei piani attuativi.
Massime di principio
- Nel rito sommario applicabile all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, le contestazioni tecniche rivolte alla consulenza d'ufficio sono ammissibili se formulate tempestivamente rispetto al contraddittorio peritale e, in ogni caso, non possono essere considerate tardive solo perché sviluppate in note conclusionali, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
- Le critiche alla CTU che si limitano a contestare attendibilità, metodologia e valore delle risultanze peritali hanno natura difensiva e possono essere prese in considerazione dal giudice anche nella fase finale del giudizio, senza che ciò integri una nuova eccezione in senso stretto.
- La distinzione tra vincolo conformativo e vincolo preordinato all'esproprio dipende dalla natura sostanziale del vincolo e non dalla sola collocazione nello strumento urbanistico: è conformativo il vincolo che incide su una zona del territorio in modo generale e indifferenziato, mentre è espropriativo quello che localizza puntualmente un'opera pubblica su beni determinati.
- In materia di viabilità, la previsione di strade nel piano regolatore generale non è di regola vincolo preordinato all'esproprio quando esprime una scelta di assetto generale del territorio; assume invece natura espropriativa se riguarda la localizzazione specifica e lenticolare di un'opera al servizio di singole aree.
- Se un vincolo è qualificato come conformativo, esso incide sulla valutazione indennitaria del bene espropriato; se è preordinato all'esproprio, deve esserne prescisso nel calcolo dell'indennità.
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