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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07633/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino marocchino trattenuto in un CPR ha impugnato in Cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento. La proroga era stata giustificata dal giudice di merito con il richiamo alla richiesta di lasciapassare inviata alla rappresentanza diplomatica del Marocco e al ritardo della risposta non imputabile alla P.A. Il ricorrente ha dedotto tre profili: (1) motivazione apparente e omesso esame del fatto che la richiesta di lasciapassare, pur redatta alcuni giorni prima, sarebbe stata consegnata al consolato solo in data successiva; (2) violazione dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, sostenendo che, per legittimare un nuovo trattenimento o una proroga, occorresse verificare in concreto l'utilità della misura e la presenza di elementi nuovi rispetto al precedente trattenimento infruttuoso; (3) ulteriore motivazione apparente e omesso esame del fatto che, alla data del provvedimento, non era ancora pervenuto alcun riscontro alla precedente richiesta di lasciapassare, formulata in occasione di un trattenimento terminato da poco tempo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto del Giudice di pace fosse affetto da motivazione apparente e, quindi, da nullità, perché si era limitato a recepire apoditticamente le ragioni della Questura senza esporre, neppure sinteticamente, l'effettivo accertamento dei presupposti della proroga e la valutazione delle specifiche contestazioni difensive. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto di proroga è stato cassato senza rinvio, poiché non vi erano i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida ormai spirati. Nessuna statuizione sulle spese è stata fatta in dispositivo, con rinvio alla liquidazione secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo"

    La denuncia ex n. 5 è oggi limitata all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il trattenimento debba essere legittimato solo se concretamente idoneo a rendere probabile il rimpatrio, alla luce delle circostanze del caso.

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    La proroga del trattenimento deve essere rigidamente ancorata ai presupposti di legge e motivata con accertamento della sussistenza dei motivi addotti e della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio.

  • art. 13 Cost.

    La privazione della libertà personale è ammessa solo nei casi e nei modi previsti dalla legge; l'autorità amministrativa non ha discrezionalità oltre i limiti legislativamente predeterminati.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una pubblica amministrazione statale, i compensi e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice competente.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    La regola sulla condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nei provvedimenti che incidono sulla libertà personale dello straniero la motivazione deve consentire il controllo effettivo dei presupposti della misura: non è sufficiente un rinvio meramente apodittico agli atti dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • La proroga del trattenimento in un centro per il rimpatrio richiede un accertamento concreto della necessità della misura e della sua effettiva funzionalità al rimpatrio, nonché la verifica delle contestazioni difensive dedotte in udienza.
  • La motivazione apparente sussiste quando il giudice di merito non espone, neppure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
  • Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., come riformato, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza effettiva di motivazione, non la sua mera insufficienza.
  • Quando la cassazione avviene senza rinvio per difetto dei termini per un nuovo giudizio, il provvedimento impugnato viene definitivamente eliminato e non si procede a una nuova convalida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileEsecuzioniInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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