Sentenza n. 9744/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l''annullamento - della nota trasmessa da Ismea in data 21 marzo 2024 con la quale la stessa comunicava l’esclusione dell’Impresa Individuale Innerhofer Franz Anton a valere sul Fondo per l’innovazione in Agricoltura (doc. 1); - per quanto possa occorrere, del preavviso di rigetto sulla domanda presentata dell’Impresa Individuale Innerhofer Franz Anton a valere sul Fondo per l’innovazione in Agricoltura, comunicato da Ismea in data 9 gennaio 2024 (doc.2); - per quanto possa occorrere dell’Avviso, a valere sul fondo per l’innovazione in agricoltura, pubblicato sul sito istituzionale di ISMEA, nella parte in cui commina l’esclusione dalla procedura nell’ipotesi in cui la domanda non venga compilata correttamente, senza prevedere eventuali errori scaturenti dal sistema informatico predisposto dall’Amministrazione e, in alcun modo, addebitabili al richiedente (doc.3); - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di riammissione della domanda presentata dall’odierno ricorrente tra le domande ammesse alle agevolazioni; e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, stante l’impossibilità per l’odierno ricorrente di accedere alle agevolazioni a valere sul Fondo per gli investimenti in agricoltura per l’anno 2023, ai quali aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti da dette misure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo per l'innovazione in agricoltura, nonché il relativo preavviso di rigetto e, per quanto occorrente, l'avviso della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la comunicazione di ISMEA del 21 marzo 2024, con cui era stata esclusa dalla procedura relativa al Fondo per l'innovazione in agricoltura, nonché il preavviso di rigetto del 9 gennaio 2024 e l'avviso della procedura nella parte in cui prevedeva l'esclusione per la compilazione non corretta della domanda senza contemplare gli eventuali errori imputabili al sistema informatico predisposto dall'amministrazione. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica, mediante riammissione della domanda, e in subordine di risarcimento per perdita di chance. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorrente ha dichiarato che la procedura aveva integralmente espletato i propri effetti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha riconosciuto che, a seguito del pronunciamento cautelare, la procedura di erogazione dei contributi si era integralmente conclusa e che l'eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe più prodotto alcuna utilità, neppure strumentale o morale. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità dell'esclusione, del preavviso di rigetto o dell'avviso, né le domande risarcitorie. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2058 c.c.
Richiamato nell'originaria domanda di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso divenuto privo di qualsiasi utilità concreta, strumentale o morale per il ricorrente deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la procedura amministrativa oggetto di impugnazione ha integralmente esaurito i propri effetti e l'eventuale annullamento non può più arrecare alcuna utilità al ricorrente, il giudice non procede all'esame dei vizi di legittimità dedotti né delle domande connesse non esaminate nel merito.
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