Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l'Amministrazione emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nella raccolta di scommesse tramite punti di commercializzazione, ritenendo che l'attività svolta da tali punti integrasse procacciamento di affari e imponesse quindi l'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25-bis del d.P.R. 600/1973 sui compensi corrisposti. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva solo la censura sulle sanzioni e confermava per il resto. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 25-bis d.P.R. 600/1973 per erronea qualificazione dell'attività dei punti vendita come procacciamento di affari; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e del principio del dispositivo, lamentando l'uso di presunzioni a catena prive dei requisiti richiesti e una indebita inversione dell'onere della prova; 3) violazione degli artt. 5, 6, 7 e 10 dello Statuto del contribuente e dell'art. 112 c.p.c., assumendo il difetto assoluto di motivazione dell'avviso per motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza e l'omessa pronuncia della CTR sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo. Ha affermato che l'art. 25-bis d.P.R. 600/1973 si applica alle provvigioni, comunque denominate, corrisposte per attività inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; che la nozione va ricostruita in base al dato testuale e alla tassatività dell'elencazione dei rapporti considerati; e che l'attività dei punti di commercializzazione, consistente nella raccolta di sottoscrizioni di contratti di gioco, trasmissione dei contratti e ricarica dei conti, era correttamente inquadrata come attività di intermediazione/procacciamento, con compenso parametrato al fatturato e quindi assimilabile a provvigione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che non erano state specificamente indicate le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme invocate, né i passaggi del ragionamento presuntivo asseritamente viziati, e che la doglianza sull'art. 2697 c.c. era in realtà una censura in fatto e sulla motivazione non veicolabile sotto il vizio denunciato. Sul terzo motivo, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, poiché il PVC era già conosciuto dal contribuente e l'Ufficio ne aveva condiviso le conclusioni, mentre la CTR aveva comunque svolto una autonoma e completa motivazione; pertanto non vi era omessa pronuncia. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25-bis d.P.R. 600/1973
"provvigioni, comunque denominate"; "prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari"
la ritenuta d'acconto si applica alle provvigioni corrisposte per le attività riconducibili ai rapporti tassativamente elencati, a prescindere dalla formale qualificazione del compenso.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo di presunzioni; la Corte non ravvisa nel caso concreto una violazione specificamente dedotta e argomentata.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude una reale censura sull'onere della prova, osservando che la controversia riguardava soprattutto la qualificazione giuridica della fattispecie.
art. 2729 c.c.
la censura è dichiarata inammissibile perché non individua il fatto noto, il fatto ignoto e l'asserito vizio del ragionamento presuntivo.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifica indicazione delle norme violate e delle affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con esse.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la mancanza di specifica comparazione tra decisione impugnata e norme/regole invocate comporta inammissibilità del motivo.
art. 5 L. 212/2000
invocato dalla ricorrente insieme alle altre norme dello Statuto del contribuente; la Corte non ravvisa un autonomo vizio dell'avviso sotto questo profilo.
art. 6 L. 212/2000
come sopra, richiamato dalla ricorrente senza che emerga una specifica violazione accolta dalla Corte.
art. 7 L. 212/2000
la motivazione per relationem è ritenuta sufficiente se il contribuente conosce già il contenuto del PVC richiamato.
art. 10 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce della legittimità dell'atto motivato per relationem.
art. 112 c.p.c.
esclusa l'omessa pronuncia, poiché la CTR ha deciso sul punto e ha integrato eventuali carenze della decisione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso è dovuto, se del caso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 25-bis d.P.R. 600/1973, la ritenuta si applica alle provvigioni comunque denominate corrisposte per attività riconducibili ai rapporti elencati dalla norma, senza che rilevi la mera etichetta attribuita dalle parti al compenso.
- La nozione di provvigione e la riconducibilità dell'attività a procacciamento di affari o mediazione vanno desunte dal contenuto sostanziale della prestazione e dal nesso tra compenso e attività svolta, non da qualificazioni meramente formali.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se non indica puntualmente quali affermazioni della sentenza impugnata contrastino con le norme invocate e con l'interpretazione giurisprudenziale pertinente.
- La doglianza che attacca il ragionamento presuntivo deve specificare il fatto noto, il fatto ignoto e il difetto di gravità, precisione e concordanza; altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un PVC conosciuto dal contribuente e l'Ufficio faccia proprie le conclusioni degli accertatori, senza che sia necessario un'autonoma rielaborazione analitica degli elementi acquisiti.
- Se il giudice d'appello affronta espressamente il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto o della sentenza di primo grado, non è configurabile omessa pronuncia; l'eventuale lacuna del primo giudice resta assorbita dalla decisione devolutiva di merito.
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