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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 742/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 10.10.2024 all’esito del procedimento RG n. 214/2024.

Giustizia amministrativa202502560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 742/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo annuo di 500 euro e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, condannando il Ministero a renderla disponibile secondo i vincoli di legge. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale attribuzione alla ricorrente della Carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la concessione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso, inizialmente notificato presso il domicilio reale dell'Amministrazione, è stato successivamente notificato anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato e che, essendo stato notificato il titolo esecutivo all'organo competente, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel giudicato. Per l'eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni agli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso, consentendo la proposizione e la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato quale base normativa per l'eventuale pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale a una sentenza passata in giudicato e non abbia dimostrato l'integrale attuazione dell'obbligo conformativo o satisfattivo derivante dal titolo giudiziale.
  • Quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, compreso, ove ricorrano i presupposti, il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa speciale sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un ritardo imputabile all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice può applicare, su richiesta, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute e facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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