Cassazione Civile, Ordinanza n. 33692/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cassa previdenziale forense per il recupero di somme dovute dagli iscritti e non riscosse relative a ruoli formati tra il 1996 e il 1999. L’agente della riscossione aveva proposto opposizione e la Corte d’appello aveva accolto l’appello, revocando il decreto ingiuntivo sulla base dell’applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 228/2012, art. 1, commi 527-529, e del D.M. 15 giugno 2015, relativa all’annullamento/discarico dei ruoli anteriori al 31.12.1999. La cassa ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) sostiene che il discarico automatico dei ruoli e l’annullamento dei crediti non potrebbero applicarsi a un ente privatizzato che non riceve finanziamenti pubblici e che la norma, al più, riguarderebbe crediti ancora riscuotibili e ruoli per cui l’agente sia nei termini per la procedura di inesigibilità; 2) deduce l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 38, 41, 42 Cost., dell’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 6 CEDU, assumendo che si tratti di un prelievo/ablazione senza indennizzo; 3) contesta l’estensione indistinta dell’annullamento automatico dei crediti fino a 2.000 euro e del discarico dei crediti superiori; 4) lamenta che la Corte territoriale abbia applicato l’istituto senza verificare la trasmissione degli elenchi previsti dalla disciplina attuativa; 5) deduce la violazione della disciplina previgente in tema di obblighi informativi e di rendicontazione dell’esattore, sostenendo che la loro inosservanza avrebbe fatto perdere il diritto al discarico. La Suprema Corte riunisce i motivi, li ritiene infondati e ribadisce un orientamento già consolidato: la disciplina del 2012-2015 si applica anche ai ruoli riferiti a crediti di casse privatizzate che riscossano mediante ruolo; l’annullamento/discarico riguarda il titolo esecutivo (il ruolo) e non estingue il credito sottostante, che resta azionabile con gli ordinari strumenti; la previsione di eliminazione dalle scritture contabili ha natura contabile e funzionale alla veridicità dei bilanci; per i ruoli anteriori al 30.9.1999 l’eventuale inadempimento degli obblighi di rendicontazione non determina, in difetto di espressa previsione, la perdita del diritto al discarico. Conclude quindi per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso della cassa previdenziale. Conferma l’impostazione della Corte d’appello, secondo cui la normativa sopravvenuta sull’annullamento/discarico dei ruoli anteriori al 31.12.1999 si applica anche ai crediti della cassa forense e opera solo sul piano del titolo esecutivo, non sul credito sostanziale. La Corte esclude la fondatezza delle censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle norme sulla rendicontazione degli agenti della riscossione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529
La disciplina si applica ai ruoli antecedenti al 31.12.1999; per i crediti fino a 2.000 euro è previsto l’annullamento automatico del ruolo, per quelli superiori il discarico automatico secondo le modalità di legge. L’effetto riguarda il titolo esecutivo e la procedura di riscossione, non l’estinzione del credito sottostante.
D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2
La natura privatistica della cassa non impedisce l’applicazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo, poiché l’ente svolge una funzione previdenziale pubblica e può avvalersi eccezionalmente di tale strumento.
D.M. 15 giugno 2015, artt. 1, 2 e 3
L’atto attuativo disciplina la trasmissione degli elenchi delle quote e il discarico automatico; la mancata produzione degli elenchi non muta il principio che l’annullamento/discarico incide sul ruolo e non sul credito.
D.lgs. n. 112 del 1999, artt. 19, 20, 22 e 59, comma 4-ter
Gli obblighi di rendicontazione e il diritto al discarico operano secondo il nuovo sistema di riscossione; per i ruoli anteriori al 30.9.1999 l’eventuale inadempimento informativo non comporta, in assenza di previsione espressa, la perdita del diritto al discarico.
D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 32, 35, 39, 74, 75, 77, 82
Nel sistema previgente valeva il meccanismo del "non riscosso come riscosso" e il diritto al discarico; il quadro è però stato superato dal d.lgs. n. 112 del 1999 e dalla disciplina successiva.
Art. 3 Cost.
La Corte interpreta la disciplina in modo conforme a ragionevolezza e proporzionalità, escludendo che l’annullamento del ruolo costituisca un’ablazione irragionevole del credito.
Art. 117 Cost.
È esclusa la violazione in relazione all’art. 6 CEDU, poiché la disciplina non introduce un intervento arbitrario o imprevedibile tale da compromettere il giusto processo o l’affidamento delle parti.
Art. 6 CEDU
La Corte ritiene infondata la censura: la riforma si colloca in un percorso normativo già avviato dal 1999 e non altera irragionevolmente la parità delle armi nei giudizi pendenti.
Art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non vi è espropriazione del credito senza indennizzo, poiché l’intervento non incide sul diritto di credito ma solo sul mezzo di riscossione.
Artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono ritenute manifestamente infondate perché la disciplina non prevede un prelievo forzoso né una soppressione del diritto patrimoniale dell’ente.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta elimina o discarica ruoli affidati alla riscossione coattiva, l’effetto va riferito al titolo esecutivo e alla procedura di riscossione, non al credito sostanziale, salvo espressa previsione contraria.
- La previsione di annullamento o eliminazione dalle scritture contabili ha natura contabile e di riallineamento dei bilanci, non necessariamente ablativa del diritto di credito.
- La natura privatistica dell’ente creditore non esclude l’applicabilità di una normativa generale sulla riscossione mediante ruolo, se l’ordinamento gli consente eccezionalmente di avvalersi di tale strumento per funzioni pubbliche.
- L’eventuale omissione di adempimenti informativi o di rendicontazione dell’agente della riscossione non comporta la perdita del diritto al discarico se la legge non la prevede espressamente, specie nei regimi transitori per i ruoli anteriori alla riforma.
- Le censure di illegittimità costituzionale e convenzionale sono infondate quando la riforma si inserisce in un’evoluzione normativa coerente e non determina una compressione irragionevole o imprevedibile delle posizioni soggettive coinvolte.
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