Sentenza n. 14979/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte relativa al limite massimo di età e al blocco telematico delle domande, nonché conseguenti esclusioni tacite o implicite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso per complessivi 3.350 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, limitatamente alla previsione del requisito del mancato compimento del ventottesimo anno di età per l'aliquota ordinaria, alla previsione dell'esclusione dei candidati privi dei requisiti e alle modalità esclusivamente telematiche di presentazione della domanda, che avrebbero impedito il perfezionamento della candidatura. Hanno inoltre censurato, ove occorrente, il limite di venticinque anni previsto per altra aliquota, l'art. 1 del d.m. n. 50/2000 e i provvedimenti taciti o impliciti di esclusione. I motivi dedotti hanno riguardato la violazione degli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, del merito, del giusto procedimento, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 10 TFUE e dell'art. 6 della direttiva 2000/78/CE. È stato dedotto il difetto di misure accomodanti per clausole immediatamente escludenti, l'illegittimità del blocco telematico automatizzato, la violazione della par condicio e del legittimo affidamento, l'omessa ponderazione degli interessi, oltre a eccesso di potere per sviamento, sproporzionalità, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà. È stata chiesta anche la tutela cautelare, l'ammissione con riserva, il risarcimento in forma specifica o, subordinatamente, per perdita di chance, nonché la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, aderendo all'orientamento della Sezione secondo cui, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, i concorsi pubblici sono normalmente aperti senza limiti di età, ma sono ammesse deroghe regolamentari connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione. Il d.m. 1° febbraio 2000, n. 50, adottato in attuazione di tale disposizione, stabilisce espressamente il limite massimo di ventotto anni per l'accesso al ruolo di allievo agente della Polizia penitenziaria e preclude ulteriori elevazioni, salvo quella prevista dall'art. 2049 del d.lgs. n. 66/2010 per i candidati dell'aliquota riservata ai volontari in ferma prefissata. Il Collegio ha ritenuto il limite coerente con la natura operativa del servizio, che richiede reattività, forza fisica e mantenimento dell'efficienza per un certo arco della carriera; la presunzione legislativa è stata considerata fondata su massime di esperienza ed evidenze scientifiche e non arbitraria né irragionevole. È stata esclusa la violazione del principio di uguaglianza, inteso come possibilità di trattare diversamente situazioni diverse. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il legislatore può stabilire requisiti anagrafici per l'accesso al pubblico impiego purché non arbitrari o irragionevoli, e la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui la direttiva 2000/78/CE non osta a limiti massimi di età per impieghi operativi o esecutivi peculiari, quali quelli di polizia o dei vigili del fuoco. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia superfluo, essendovi già pronunce della Corte su questione analoga. La sentenza non accoglie specificamente le censure relative al blocco telematico e alle domande risarcitorie, che risultano comunque travolte dal rigetto della domanda principale fondata sull'illegittimità del requisito anagrafico. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 3, commi 6 e 7, l. 15 maggio 1997, n. 127
“la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”
La regola generale dell'assenza di limiti di età consente deroghe regolamentari quando siano giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione; il comma 7 mantiene fermi gli ulteriori requisiti previsti da leggi e regolamenti.
art. 1 d.m. 1 febbraio 2000, n. 50
“la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria è soggetta al limite massimo di anni ventotto”
La disposizione stabilisce validamente il limite massimo di ventotto anni per l'accesso al ruolo di allievo agente della Polizia penitenziaria.
art. 3 d.m. 1 febbraio 2000, n. 50
“ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi non contemplate dal presente regolamento”
Sono escluse elevazioni ulteriori del limite anagrafico non previste dal regolamento.
art. 2049 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevede l'elevazione del limite di età per i candidati partecipanti all'aliquota riservata ai volontari in ferma prefissata; tale eccezione è stata ritenuta applicabile al limite anagrafico per l'accesso alla Polizia penitenziaria.
art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
“età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto”
La previsione legislativa del limite anagrafico per l'accesso al ruolo di allievo agente è stata ritenuta non contrastante con i principi costituzionali e dell'Unione europea.
art. 6 direttiva 2000/78/CE
Non osta a una normativa nazionale che preveda un limite massimo di età per l'accesso a impieghi operativi o esecutivi peculiari, qualora il requisito sia giustificato dalle caratteristiche delle funzioni.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti per il risarcimento in forma specifica e per perdita di chance, ma il rigetto della domanda di annullamento ha escluso il presupposto delle pretese risarcitorie.
Massime di principio
- La regola generale dell'assenza di limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici ammette deroghe stabilite da regolamenti dell'amministrazione quando siano connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità amministrative previste dalla legge.
- Un limite massimo di età per l'accesso a ruoli di polizia con funzioni operative ed esecutive non è arbitrario o irragionevole se è giustificato dall'esigenza di assicurare reattività, forza fisica e mantenimento dell'efficienza degli operatori per un congruo arco della carriera.
- La differenziazione fondata sull'età può essere compatibile con il principio di uguaglianza quando rifletta una differenza oggettiva tra le funzioni da svolgere e persegua esigenze operative del servizio, senza imporre un'identità assoluta di trattamento.
- La compatibilità di un limite massimo di età per impieghi operativi con la direttiva 2000/78/CE deve essere valutata in relazione alla natura concreta delle mansioni: per attività di polizia operative o esecutive il limite può risultare giustificato.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina del limite anagrafico risulti coerente con la natura operativa del ruolo e con i criteri di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale; il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata compiutamente risolta dalla sua giurisprudenza.
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