Cassazione Penale, Sentenza n. 8603/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare ai sensi dell'art. 282 c.p.p. in relazione al delitto di rissa. Il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso in quanto, il 19/12/2024, il Tribunale di Castrovillari aveva revocato la misura cautelare impugnata, determinando una sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a proseguire l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. La decisione richiama la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, quando non imputabile al ricorrente, impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché il venir meno dell'interesse non costituisce soccombenza.
Norme richiamate
art. 282 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione delle misure cautelari personali; qui richiamata perché la misura cautelare impugnata era stata adottata ai sensi di tale articolo.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la revoca della misura cautelare.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021)
in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza
La Corte applica il principio che la sopravvenuta perdita di interesse non equivale a soccombenza e quindi esclude l'obbligo di contribuire alle spese o versare somme alla Cassa per le ammende quando la causa della perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dopo che il provvedimento impugnato è stato revocato può essere interpretata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Se la perdita di interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria), l'inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
- È utile comunicare tempestivamente alle corti la revoca del provvedimento impugnato per evitare procedimenti inutili; la formalizzazione della rinuncia da parte del difensore è determinante per la valutazione dell'inammissibilità.
- Diversamente, se la perdita di interesse è imputabile al ricorrente (es. comportamento dilatorio o abbandono dell'impugnazione), la valutazione delle conseguenze economiche può essere diversa e richiedere un esame caso per caso.
- Prima di proporre o mantenere un ricorso, valutare l'esistenza attuale dell'interesse all'impugnazione: la sopravvenienza di eventi che eliminano l'interesse rende spesso la via impugnatoria inefficace e destinata all'inammissibilità.
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