Sentenza del 22/11/2017 n. 6500 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irap - Transfer price - Accertamento Ires - Estensibilità in materia Irap - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata ritenuta contraria all'art. 5 del d.lgs. 446/1997 l'applicazione automatica ai fini IRAP delle rettifiche derivanti dai prezzi di trasferimento. La base imponibile IRAP deve essere determinata secondo le regole proprie dell'imposta e non può essere incrementata mediante rettifiche operate esclusivamente ai fini IRES.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'estensione all'IRAP delle rettifiche operate ai fini IRES in materia di transfer pricing. Il ricorrente ha sostenuto che tale estensione fosse illegittima, poiché l'IRAP determina la propria base imponibile a partire dal bilancio di esercizio, senza applicare le rettifiche previste per il passaggio dal risultato civilistico al reddito imponibile IRES.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione risultanti dal conto economico, secondo le regole previste dalla norma.
La norma stabilisce un criterio autonomo di determinazione della base imponibile IRAP, ancorato al bilancio civilistico e distinto dalle rettifiche fiscali rilevanti ai fini IRES. Di conseguenza, le rettifiche da transfer pricing non sono automaticamente estensibili all'IRAP.
Massime di principio
- Le rettifiche fiscali effettuate ai fini IRES non si trasferiscono automaticamente all'IRAP: occorre verificare se incidano effettivamente sulle componenti rilevanti secondo le regole proprie dell'IRAP.
- La disciplina dei prezzi di trasferimento, quando determina una variazione del reddito imponibile IRES senza modificare il bilancio civilistico, non può di per sé giustificare un analogo incremento della base imponibile IRAP.
- In caso di accertamento congiunto IRES e IRAP, l'Amministrazione finanziaria deve motivare autonomamente la pretesa IRAP e individuare una specifica violazione delle regole di determinazione dell'imposta.
- Per valutare la legittimità di una ripresa IRAP occorre distinguere tra rettifiche meramente fiscali, rilevanti solo ai fini IRES, e componenti economiche effettivamente risultanti dal conto economico e rilevanti secondo l'art. 5 del d.lgs. 446/1997.
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