Cassazione Penale, Sentenza n. 35653/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; il procedimento di riferimento è la rideterminazione della pena in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore Generale sulla richiesta o il contenuto difforme della pronuncia del giudice; le doglianze generiche e relative a motivi rinunciati sono inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 599 bis come disciplinante il concordato in appello e limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai soli profili relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore Generale e alle divergenze nel contenuto della pronuncia
art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduceva il mancato proscioglimento ex art. 129; la Corte di cassazione ha ritenuto tale doglianza non idonea a fondare l'ammissibilità del ricorso nel contesto del concordato in appello, soprattutto se la censure risultano generiche o rinunciate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa a fatti di stupefacenti per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile; citata quale titolo di reato oggetto del procedimento
art. 337 cod. pen.
Norma penale richiamata perché l'imputato è stato ritenuto responsabile anche di tale reato; indicata quale fattispecie contestata
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 100
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 100
Ulteriore norma sostanziale richiamata tra i reati contestati all'imputato nel procedimento
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale o al contenuto difforme della pronuncia del giudice
- Doglianze generiche o riguardanti motivi rinunciati non rendono ammissibile il ricorso in cassazione nel contesto del concordato in appello
- Chi propone il concordato deve documentare chiaramente la volontà di aderire e, se rilevante, il consenso del Procuratore Generale; l'assenza di prova su questi punti pregiudica i rimedi in cassazione
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità prima di proporre il ricorso
- Se l'impugnazione riguarda il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., occorre verificare se la questione è stata effettivamente preservata e se rientra nei limiti di ammissibilità consentiti per il concordato in appello
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