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Sentenza

Sentenza n. 1276/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio del suddetto ente sulla diffida del 6.08.2025, con cui si è chiesto al Comune, nonché al Dirigente del Servizio Edilizia Privata e del Servizio antiabusivismo, perché, in esercizio del proprio potere di autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/90, voglia revocare il consolidamento della SCIA presentata dell'ing. -OMISSIS- il 27.05.2025 al prot. -OMISSIS--2025, ricordando che l'inizio dei lavori è indicato al 14.10.25, diffidandolo, altresì, a voler provvedere ad inibire le opere ivi indicate;

Giustizia amministrativa202504436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio formatosi sulla diffida diretta a ottenere l’esercizio dell’autotutela sulla SCIA edilizia presentata dal CTU e l’inibizione dei lavori di demolizione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio del Comune di Napoli sulla diffida del 6 agosto 2025, con la quale chiedevano di annullare in autotutela il consolidamento della SCIA presentata il 27 maggio 2025 dal CTU incaricato dell’esecuzione di lavori di demolizione di abusi edilizi accertati dal giudice civile, nonché di inibire le opere. La vicenda si inseriva in precedenti contenziosi nei quali il TAR aveva ritenuto necessario un titolo edilizio, seppure semplificato, per l’esecuzione dei lavori, e aveva successivamente riconosciuto la legittimità del nulla osta soprintendizio rilasciato per la SCIA. I ricorrenti sostenevano, tra l’altro, l’inidoneità della SCIA, l’assenza o la caducazione del parere della Soprintendenza in ragione della rinuncia alla precedente CILA/CILD e l’illegittimità del consolidamento della segnalazione. La domanda era quindi volta a ottenere una pronuncia sul silenzio serbato dall’amministrazione rispetto a un’istanza di autotutela.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune aveva successivamente risposto alla diffida con propria nota, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia. Il Collegio ha comunque precisato che non sussiste, in via generale, un obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza privata diretta a sollecitare l’autotutela, trattandosi di potere discrezionale non coercibile mediante l’azione avverso il silenzio. In materia di SCIA edilizia, dopo il decorso del termine iniziale l’amministrazione può adottare provvedimenti inibitori soltanto in presenza dei presupposti dell’autotutela, ma non può adottare un autonomo provvedimento di annullamento della SCIA. Nel caso concreto, il Collegio ha rilevato comunque l’assenza dei presupposti dell’autotutela, non risultando né l’illegittimità della SCIA né specifiche ragioni di interesse pubblico, anche perché i lavori costituivano adempimento dovuto di un giudicato civile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo ... può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi ... tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

    L’autotutela richiede l’illegittimità dell’atto e concrete ragioni di interesse pubblico; rispetto alla SCIA edilizia, dopo il termine ordinario può fondare soltanto l’esercizio dei poteri inibitori previsti dalla legge, non un autonomo annullamento della segnalazione.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA edilizia è soggetta a poteri amministrativi inibitori entro il termine previsto dalla legge; decorso tale termine, tali poteri possono essere esercitati solo in presenza dei presupposti dell’autotutela.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina definitivamente l’interesse alla decisione.

  • art. 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per imporre all’amministrazione l’attivazione di un procedimento di riesame in autotutela, quando non sussiste uno specifico obbligo di provvedere.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi edilizi oggetto della vicenda dovevano essere assoggettati al regime della SCIA, anche semplificato, anziché alla CILA/CILD.

Massime di principio

  • Non sussiste, in via generale, un obbligo della pubblica amministrazione di pronunciarsi su un’istanza del privato volta a sollecitare l’annullamento d’ufficio o altro riesame in autotutela; tale potere è discrezionale e non è coercibile mediante l’azione avverso il silenzio.
  • In materia di SCIA edilizia, la legge non contempla un autonomo provvedimento amministrativo di annullamento della segnalazione: entro il termine previsto l’amministrazione può adottare misure inibitorie e, decorso tale termine, può esercitare i medesimi poteri soltanto in presenza dei presupposti dell’autotutela.
  • Il mero richiamo al ripristino della legalità non è sufficiente a giustificare un intervento inibitorio tardivo sulla SCIA; l’amministrazione deve accertare e motivare l’illegittimità della segnalazione, l’interesse pubblico concreto e attuale e la ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
  • Quando l’amministrazione provvede nel corso del giudizio sull’istanza che aveva determinato l’impugnazione del silenzio e tale sopravvenienza elimina l’interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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