Sentenza n. 4101/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della ordinanza ingiunzione prot. 10189 del 22.5.2014 con la quale il Comune di Ariano Irpino richiedeva, ex R.D. n. 639/1910, il pagamento di euro 681.394,54 nonché di ogni ulteriore atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 681.394,54 per il conferimento e lo smaltimento di percolato di discarica presso un impianto comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi del R.D. n. 639/1910, contestando la sussistenza e la prova del credito, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa comunicazione di avvio e mancata possibilità di presentare deduzioni, l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile, l'inapplicabilità della D.G.R. Campania n. 3798/2001 agli impianti comunali, l'errata qualificazione del liquido come percolato e l'errata applicazione della tariffa, la mancata sopportazione di costi da parte del Comune, nonché la prescrizione quinquennale del credito. La società ha inoltre prospettato, solo in una fase successiva e non nel ricorso riassunto, un'errata conversione del quantitativo sversato e una conseguente diversa quantificazione dell'importo.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso del Comune all'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, quale strumento di autotutela per il recupero di crediti pubblici, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile. Nel caso concreto il credito era determinabile mediante un semplice calcolo fondato sui report mensili degli sversamenti trasmessi dalla stessa società e sulla tariffa predeterminata di euro 18,26 per metro cubo. La pretesa era sorretta da idonea causa nell'ordinanza commissariale n. 187/2008 e nell'art. 10, comma 1, D.L. n. 90/2008, convertito dalla L. n. 123/2008. La D.G.R. Campania n. 3798/2001 è stata ritenuta applicabile a tutti gli impianti pubblici del territorio regionale, senza distinzione in base alla proprietà regionale o comunale dell'impianto. Il liquido conferito è stato qualificato come percolato di discarica, codice CER 190703, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della stessa società; non era quindi applicabile il diverso regime tariffario previsto per acque reflue industriali o liquami da fosse biologiche. La contestazione relativa alla conversione del quantitativo è stata dichiarata estranea al thema decidendum perché tardiva e non riproposta nel ricorso in riassunzione. È stata respinta anche la censura relativa all'assenza di spese sostenute dal Comune: l'obbligo tariffario discende direttamente dalla disciplina pubblicistica e non è subordinato all'anticipazione di costi da parte dell'ente; la qualità di gestore dell'impianto non comporta un'esenzione tariffaria. Quanto alla prescrizione, il TAR ha applicato il termine ordinario decennale al credito quale corrispettivo del servizio di trattamento e smaltimento, rilevando comunque l'esistenza di atti interruttivi nel 2011 e nel 2014. La mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata qualificata come mera irregolarità, in assenza di concreto pregiudizio, anche in ragione della responsabilità suppletiva del funzionario preposto all'unità organizzativa. L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ingiunzione, trattandosi di atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso e non essendo stati indicati elementi procedimentali idonei a incidere sull'esito. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 R.D. n. 639/1910
Consente l'adozione dell'ingiunzione fiscale per il recupero di crediti della pubblica amministrazione, anche derivanti da rapporti obbligatori di natura pubblica, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile.
art. 21-ter, comma 2, l. n. 241/1990
Riconosce alle amministrazioni la possibilità di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento di autotutela esecutiva senza necessità di intermediazione giudiziale.
art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.
Radica nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.
art. 10, comma 1, D.L. n. 90/2008, convertito dalla L. n. 123/2008
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali
Costituisce il presupposto normativo per il conferimento e il trattamento del percolato presso impianti di depurazione campani.
D.G.R. Campania n. 3798 del 31 luglio 2001
Determina la tariffa provvisoria per lo smaltimento mediante autobotte del percolato delle discariche presso gli impianti pubblici del territorio regionale; la tariffa si applica anche agli impianti comunali e al gestore dell'impianto, in assenza di un'espressa esenzione.
art. 2948 c.c.
Il termine quinquennale invocato dalla ricorrente non si applica al credito controverso, qualificato dal giudice come corrispettivo di un servizio soggetto al termine ordinario decennale.
art. 2943 c.c.
Gli atti interruttivi documentati dall'amministrazione nel 2011 e nel 2014 impedirebbero comunque il maturare della prescrizione.
art. 5, comma 2, l. n. 241/1990
In mancanza di designazione del responsabile del procedimento, la responsabilità è attribuita al funzionario preposto all'unità organizzativa.
art. 7 l. n. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullamento dell'ingiunzione quando l'atto è vincolato e il ricorrente non indica elementi idonei a modificarne il contenuto.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il provvedimento vincolato non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 può essere utilizzata dalla pubblica amministrazione per recuperare crediti derivanti da rapporti obbligatori, anche pubblicistici, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile e il relativo importo sia determinato o determinabile mediante un semplice calcolo su elementi certi.
- Un credito è liquido anche quando il suo ammontare non sia immediatamente determinato, ma risulti determinabile attraverso l'applicazione di una tariffa predeterminata a quantità accertate sulla base di documentazione attendibile, inclusa quella proveniente dallo stesso debitore.
- Una tariffa regionale stabilita per lo smaltimento del percolato presso gli impianti pubblici si applica, in assenza di un'espressa deroga, anche agli impianti comunali e al soggetto che ne gestisce l'esercizio; la gestione dell'impianto non comporta di per sé l'esenzione dall'obbligo tariffario.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce mera irregolarità, non causa d'illegittimità del provvedimento, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio; opera inoltre l'individuazione suppletiva del funzionario preposto all'unità organizzativa.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità di un'ingiunzione fiscale vincolata quando sia palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso e il destinatario non indichi elementi utili che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale.
- Nel giudizio amministrativo non possono essere esaminate censure nuove, introdotte tardivamente o non riproposte nell'atto di riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
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