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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31160/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barbieri ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra fatti giudicati in sentenze diverse (Corte d'appello di Caltanissetta 31/10/2008 e 10/02/2011). Il GIP aveva ritenuto che la sentenza del 10/02/2011 avesse riconosciuto la continuazione solo con riferimento al reato di associazione (capo a) ed implicitamente avesse escluso la continuazione per gli altri reati (capi d), f), i)), determinando un giudicato negativo che precludeva al giudice dell'esecuzione ogni verifica ex art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la conclusione del giudice dell'esecuzione circa l'esistenza di un giudicato negativo. Dal vaglio degli atti è emerso che la sentenza impugnata non aveva esaminato nel merito la sussistenza della continuazione per i reati diversi dall'associazione e che la difesa aveva formulato istanze generiche; pertanto l'assenza di un espresso rigetto non puo' essere considerata come preclusione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    L'art. 671, comma 1 c.p.p. preclude la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva solo se la continuazione è stata effettivamente esclusa dal giudice di cognizione con statuizione negativa sul riconoscimento dell'istituto; in mancanza di una valutazione negativa espressa non si forma giudicato preclusivo.

  • art. 81 cod. pen.

    L'art. 81 c.p. disciplina la continuazione e il suo riconoscimento deve essere oggetto di valutazione in sede di cognizione; il rigetto espresso dell'istanza ex art. 81 costituisce pronuncia impugnabile e puo' precludere l'esame successivo in sede esecutiva.

  • Giurisprudenza

    Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro); Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015 (Domokos); Sez. 6, n. 1711 del 14/01/1999 (Gaglioti)

    Principio secondo cui il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza della continuazione non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l'esame della questione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; il Collegio ha richiamato tali precedenti per affermare l'assenza di preclusione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. è esclusa solo se il giudice di cognizione ha espressamente e nel merito rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.).
  • La mera mancanza di una valutazione in sentenza sulla continuazione (cioè il non essersi pronunciato sul punto) non determina un giudicato negativo e non impedisce al giudice dell'esecuzione di esaminare la questione.
  • Occorre verificare il contenuto motivazionale delle pronunce di cognizione: se la continuazione è stata riconosciuta solo per taluni reati, va accertato se ciò costituisce una scelta motivata o semplicemente l'effetto di una frammentarietà delle richieste o dei procedimenti; la differenza incide sulla possibilità di valutazione in sede esecutiva.
  • In situazioni analoghe il difensore deve documentare se e quando l'istanza di riconoscimento della continuazione è stata formulata e come è stata affrontata in sede di merito; in assenza di un rigetto espresso è opportuno chiedere al giudice dell'esecuzione la valutazione prevista dall'art. 671 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione, in caso di dubbio sulla portata del giudicato, può richiedere la disamina degli atti e, se necessario, disporre la rimessione per nuovo esame alla cognizione o decidere sulla continuazione alla luce dei criteri di identità di disegno criminoso, temporalità e contiguità.

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