Cassazione Civile, Ordinanza n. 25416/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia di legittimità nasce dall'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2332/2021. Dal testo emerge però che, nel giudizio di cassazione, il ricorrente ha omesso il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., nonostante la notifica del ricorso alle controparti. La società controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso e chiesto la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. La questione affrontata dalla Corte è quindi esclusivamente processuale: verifica dell'avvenuto deposito del ricorso e conseguenze dell'omissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha conseguentemente condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità
Il deposito del ricorso per cassazione in cancelleria entro il termine previsto è requisito perentorio; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 375 c.p.c.
Richiamato in collegamento con la declaratoria di improcedibilità quale esito processuale conseguente al mancato deposito.
art. 387 c.p.c.
Richiamato dal testo come norma di contesto procedurale connessa alla declaratoria di improcedibilità.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso notificato in cancelleria entro il termine di legge è un adempimento essenziale e perentorio: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito non può essere superata dal solo fatto che il ricorso risulti notificato alla controparte.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, è tenuta all'ulteriore contributo unificato.
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