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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40060/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP, contestato per plurimi episodi di calunnia ai danni di magistrati e di un avvocato. Con sette censure denunciava violazioni di legge (artt. 49, 368, 323 c.p.; artt. 11-bis, 274 c.p.p.), vizio di motivazione per manifesta illogicità, assenza di gravi indizi di colpevolezza, difetto dell'elemento offensivo e psicologico, violazione del divieto di bis in idem e delle regole di competenza funzionale, e insussistenza del pericolo concreto di inquinamento probatorio.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura cautelare in precedenza applicata è stata revocata nel frattempo. Per tale motivo il Tribunale non ha esaminato le questioni di merito sollevate dal ricorrente e ha altresì escluso la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo che la carenza di interesse fosse dovuta a una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le presunte violazioni di legge; il Tribunale non si è pronunciato sul merito a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 368 c.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per calunnia; non è stato valutato nel merito per effetto della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 323 c.p.

    Richiesto dal ricorrente tra le norme violate; il giudice non ha esaminato l'eccezione sostanziale per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 11-bis c.p.p.

    Censura di illegittimità procedurale sollevata dal ricorrente; non valutata dal Tribunale in ragione della mancata rilevanza dell'impugnazione dopo la revoca della misura.

  • art. 274 c.p.p.

    Rinvocato dal ricorrente (probabile riferimento a regole sulla misura cautelare o motivazione); il Tribunale non ha esaminato la richiesta nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare sopravvenuta rende superflua l'azione impugnatoria: se viene meno l'interesse concreto e attuale dell'impugnazione, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta causa elimina la necessità di una valutazione di merito sulle questioni sostanziali sollevate dall'appellante.
  • Quando la carenza di interesse è dovuta a un evento sopravvenuto non imputabile al ricorrente, il giudice può astenersi dall'imporre le spese processuali e gli oneri a favore della Cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta revoca o sopravvenienza che renda priva di interesse l'impugnazione, perché ciò può determinare l'inammissibilità senza valutazione del merito.
  • Le doglianze riguardanti la carenza di gravi indizi, la competenza o il divieto di bis in idem, se rilevanti, devono comunque essere presentate in modo documentato e tempestivo; tuttavia, se perdono oggetto per sopravvenienze procedurali, non verranno esaminate.

Testo integrale

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