Sentenza n. 3734/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) dei provvedimenti pubblicati e resi noti in data 28.10.2025, nella piattaforma "Concorsi Smart", con cui è stato comunicato a ciascun ricorrente l'esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Area Assistenti - Profilo Assistente Giudiziario, Codice 02) a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria pubblicato in data 25.07.2025, svoltasi il 24/10/2025, sessione pomeridiana delle ore 16.00, nella parte in cui non attribuisce ai ricorrenti il punteggio corretto; 2) dei citati provvedimenti, resi noti in data 28.10.2025, nella piattaforma "Concorsi Smart", nella parte in cui non attribuendo ai ricorrenti sopra elencati dal n. 1 al n. 8 il punteggio corretto, ritiene la prova "non superata", mentre per quelli sopra elencati dal n. 9 al n. 12, pur ritenendo la prova superata, non gli attribuisce, in ogni caso, il punteggio corretto; 3) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti volti ad accertare la capacità logico-deduttiva, sebbene allo stato non conosciuti, ivi inclusi i verbali della Commissione relativi alla validazione del quesito infra trascritto. Tanto, al fine dell'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75), anziché della penalità negativa (- 0,75), sul quesito individuato di seguito in narrativa e per i motivi individuati nella medesima, con conseguente rettifica in aumento (+ 1,00), del punteggio ottenuto da ciascuno e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli in loro possesso e al loro inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla rettifica della prova scritta e del punteggio che l'Amministrazione gli avrà assegnato, in relazione ai titoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti della prova scritta del concorso, pubblicati sulla piattaforma Concorsi Smart, e atti relativi alla formulazione e validazione di un quesito logico-deduttivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti alla sessione pomeridiana della prova scritta del concorso per 2.600 assistenti giudiziari, hanno contestato l'attribuzione del punteggio relativa al quesito concernente un'enciclopedia composta da otto volumi di 600 pagine ciascuno. Il quesito chiedeva quante pagine fossero comprese tra la prima pagina del sesto volume e l'ultima pagina del settimo volume, prevedendo come risposta corretta quella pari a zero, mentre tutti i ricorrenti avevano indicato la risposta di 1.200 pagine. Hanno dedotto il diritto all'attribuzione del punteggio positivo pieno, anziché della penalità negativa, con conseguente aumento del punteggio complessivo, rivalutazione dei titoli e inserimento in graduatoria. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo per conflitto di interessi tra i ricorrenti e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futura datrice di lavoro dei vincitori. Ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e, per tale ragione, ha omesso di esaminare l'ulteriore eccezione relativa all'ammissibilità del ricorso cumulativo. Nel merito, ha confermato la correttezza della risposta individuata dalla commissione: disponendo normalmente i volumi affiancati in libreria, la prima pagina del sesto volume si trova all'estrema destra, mentre l'ultima pagina del settimo volume si trova all'estrema sinistra; tra esse non vi sono pagine interposte, escluse le copertine. Il ricorso è stato quindi respinto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza semplificata, poiché il contraddittorio e la documentazione erano completi e le parti erano state previamente avvisate.
Massime di principio
- In una controversia concorsuale relativa alla soluzione di un quesito, il giudice amministrativo può verificare la correttezza della risposta individuata dalla commissione sulla base del significato ordinario e del tenore letterale del quesito, senza sostituirsi alla commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali.
- Quando i volumi di un'opera sono disposti normalmente affiancati in una libreria, la prima pagina del volume collocato a destra è adiacente all'ultima pagina del volume collocato a sinistra; pertanto, tra la prima pagina del sesto volume e l'ultima pagina del settimo volume non vi sono pagine interposte, escluse le copertine.
- La legittimazione passiva del Ministero che beneficerà della graduatoria concorsuale sussiste quando i vincitori sono destinati a instaurare con tale amministrazione il rapporto di servizio.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato nel merito, il giudice può soprassedere all'esame di ulteriori eccezioni processuali non decisive ai fini della definizione della controversia.
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