Cassazione Penale, Sentenza n. 19128/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un vizio motivazionale: la Corte di appello avrebbe affermato erroneamente che il Tribunale non aveva riconosciuto le attenuanti generiche e non avrebbe risposto al motivo di gravame con cui la difesa chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'affermazione apparentemente errata nella sentenza (mancata parola "prevalenti" dopo "riconosciute") fosse un mero errore materiale e che, in realtà, la Corte territoriale avesse esaminato e respinto con motivazione congrua la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, richiamando la gravità dell'azione, l'organizzazione ad opera dell'imputato, la presenza di altra persona nella fase esecutiva e i precedenti specifici dell'imputato. Si è richiamato il principio secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se privo di motivazione o arbitrario. Conseguentemente il verdetto di merito è stato confermato: condanna per rapina aggravata (art. 628, comma 3, n.1 c.p.) alla pena di tre anni di reclusione e 516 euro di multa; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 628, terzo comma, n. 1
rapina aggravata dalla minaccia commessa da più persone riunite e con l'uso di un'arma
norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di merito ha applicato questa fattispecie per la determinazione della responsabilità e della pena
Codice penale, art. 133
criteri per il giudizio di applicazione della pena (circostanze e loro comparazione)
la Corte ha richiamato che nel bilanciamento delle circostanze eterogenee il giudice deve considerare gli elementi elencati dall'art. 133 c.p.; la discrezionalità del giudice di merito è insindacabile se la motivazione è sufficiente e non arbitraria
Codice di procedura penale, art. 616
condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso
Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
disposizioni sulla trattazione scritta del procedimento in cassazione
richiamata per motivare la trattazione scritta del ricorso in Cassazione e il deposito di conclusioni scritte da parte del Procuratore generale in mancanza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- Un'apparente omissione formale nella motivazione (es. mancanza di una parola) non determina automaticamente l'annullamento se dal corpo della motivazione emerge che l'organo giudicante ha effettivamente preso in esame e respinto l'eccezione rilevata.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è discrezionale: la Cassazione sindaca la valutazione di merito solo se manca qualsiasi motivazione o se questa è manifestamente illogica o arbitraria.
- Per ritenere illegittimo il diniego della prevalenza delle attenuanti il ricorrente deve dimostrare che la decisione del giudice di merito non ha considerato i criteri dell'art. 133 c.p. o che la motivazione non dà conto degli elementi significativi; semplici rilievi formali non sono sufficienti.
- Se la Cassazione rigetta il ricorso, può anche condannare il ricorrente alle spese del procedimento in base all'art. 616 c.p.p.
- Richieste del Pubblico Ministero di annullamento parziale e rinvio (ad es. solo sul punto del bilanciamento delle circostanze) vengono valutate alla luce della motivazione effettiva della Corte territoriale: se questa ha già svolto adeguata valutazione, la Cassazione non procederà all'annullamento limitato.
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