Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1482

Regolamento (UE) 2023/1482 della Commissione del 13 luglio 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

Normativa europea32023R1482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura di una specifica attività di pesca nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per lo stock di "altre specie", in quanto il contingente UE assegnato per il 2023 risulta esaurito. La misura si applica alle navi UE, sia battenti bandiera sia immatricolate in uno Stato membro, e comporta il divieto di pesca e di ulteriori operazioni sulle catture dopo la data indicata nell’allegato. Il regolamento è adottato sulla base del sistema unionale di controllo della pesca e del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2023.

Chiusura delle attività di pesca per lo stock di "altre specie" nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, a seguito dell’esaurimento del contingente 2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che effettuano attività di pesca dello stock OTH/1N2AB (specie: "altre specie") nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’effetto è territoriale rispetto alle acque norvegesi indicate e temporale a decorrere dalla data di chiusura fissata nell’allegato (26 giugno 2023). Restano vietate, dopo tale data, anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock.

Chiusura della pesca per altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2

Il regolamento n. 2023/1482 della Commissione interviene in materia di gestione dei contingenti di pesca per il 2023. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione constata l’esaurimento del contingente UE relativo allo stock di "altre specie" nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 e dispone quindi la chiusura dell’attività di pesca per evitare prelievi eccedenti.

Base giuridica e contesto

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime unionale di controllo per garantire il rispetto della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2023, quale fonte del contingente interessato.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro. L’oggetto della chiusura è lo stock identificato come OTH/1N2AB, specie "altre specie", nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La chiusura opera dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 26 giugno 2023.

Effetti della chiusura

Dal momento dell’esaurimento del contingente:

  • le attività di pesca dello stock interessato sono vietate;
  • è vietato mantenere a bordo le catture effettuate dopo tale data;
  • sono parimenti vietati trasferimento, trasbordo e sbarco di tali catture.

La disciplina mira a rendere effettiva la cessazione immediata delle attività una volta raggiunto il limite quantitativo autorizzato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Accertamento dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di "altre specie" nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 26 giugno 2023.

Divieto di attività di pesca e operazioni successive

Dal 26 giugno 2023 le navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro non possono svolgere attività di pesca dello stock indicato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrolli e gestione dei contingentirelazioni con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.