Sentenza n. 878/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13 gennaio 2022, e in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una strada abusiva, unitamente alla nota dell'Ufficio Tecnico comunale e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un terreno in un'area collinare, ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a una strada abusiva che attraversava più terreni, deducendo: la nullità dell'ordinanza per la pendenza di un sequestro penale sull'area, poiché la misura cautelare avrebbe impedito l'esecuzione del ripristino; la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento, sostenendo la propria estraneità alla realizzazione dell'opera e invocando la disciplina del proprietario incolpevole; la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, buon andamento ed economicità, poiché il Comune aveva adottato ordinanze distinte, sebbene identiche, nei confronti dei proprietari delle diverse aree interessate. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall'ordinanza e dal comportamento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al sequestro penale, ha ritenuto che esso impedisca temporaneamente l'esecuzione del ripristino, con conseguente esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia, ma non determini la nullità o l'invalidità dell'ordine di demolizione. La misura cautelare non costituisce un impedimento assoluto, anche perché il destinatario può chiedere il dissequestro ai sensi dell'art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Quanto alla posizione del proprietario estraneo all'abuso, il Collegio ha affermato che l'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio: l'ordinanza può quindi essere adottata anche nei confronti del proprietario non autore dell'opera, poiché l'illecito edilizio è permanente e la sanzione ha natura ripristinatoria, indipendentemente da dolo, colpa o buona fede. La condizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale. In ogni caso, il ricorrente non aveva dimostrato di avere adottato tutte le iniziative idonee a costringere il responsabile dell'abuso al ripristino, secondo l'orientamento giurisprudenziale da lui invocato. È stata inoltre ritenuta legittima l'adozione di ordinanze separate per le singole proprietà, poiché ciascun provvedimento incide su una distinta posizione giuridica e consente di considerare le specificità di ciascun proprietario. Il rigetto dell'azione di annullamento ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza dell'ingiustizia del danno. Spese di lite integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001
«il proprietario e il responsabile dell'abuso»
Il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione; il sequestro penale può impedire temporaneamente l'esecuzione e comportare l'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza, ma non incide sulla validità dell'ingiunzione.
art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
La possibilità di chiedere il dissequestro esclude che il sequestro penale costituisca un impedimento assoluto all'ottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un manufatto o di un'area interessata da un abuso edilizio impedisce temporaneamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione e può esonerare il destinatario dalle conseguenze sanzionatorie della mancata ottemperanza durante la vigenza della misura, ma non determina la nullità né l'invalidità dell'ingiunzione demolitoria.
- Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, il proprietario dell'area e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione; l'ordine può pertanto essere rivolto al proprietario anche quando egli non abbia realizzato l'opera abusiva e sia estraneo alla condotta illecita.
- La buona fede o l'estraneità del proprietario alla realizzazione dell'abuso edilizio non escludono, di per sé, l'adozione dell'ordine demolitorio, ma possono rilevare ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e, secondo l'orientamento richiamato, richiedono l'adozione di iniziative idonee a sollecitare o costringere il responsabile al ripristino.
- La circostanza che un abuso edilizio unitario incida su più proprietà non impone all'amministrazione di adottare un unico provvedimento: sono legittimi ordini distinti riferiti alle singole aree e posizioni giuridiche, anche quando abbiano contenuto analogo.
- Il rigetto della domanda di annullamento dell'atto illegittimo esclude, in assenza di ulteriori elementi, l'ingiustizia del danno e conduce al rigetto della connessa domanda risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →