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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale n. 08/016, notificato in data 02 settembre 2021 dai funzionari ispettivi dell'ITL di Grosseto, con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno successivo in conseguenza del quale la ricorrente ha sostenuto il pagamento della somma di € 500,00 a titolo di acconto pari al 25% della somma aggiuntiva dovuta (maggiorata del 5% pari ad euro 1575,00 da pagare entro 6 mesi dalla notifica) senza per ciò ritenersi acquiescente al provvedimento subito in quanto illegittimo e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, nonché di tutti gli atti allo stato non noti.

Giustizia amministrativa202101479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato da funzionari ispettivi dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, notificato il 2 settembre 2021, con decorrenza dal giorno successivo, nonché gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. La società ha inoltre rappresentato di avere pagato una somma di 500 euro a titolo di acconto, senza prestare acquiescenza al provvedimento, ritenuto illegittimo. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione dell'archiviazione, intervenuta il 21 luglio 2025, di un verbale unico di accertamento e notificazione adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, chiedendo comunque la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, aderendo alla prospettazione della ricorrente. Tuttavia, ha compensato integralmente le spese di lite, rilevando che dagli atti risultava che l'archiviazione riguardava un provvedimento diverso da quello impugnato nel giudizio. Pertanto, non era possibile desumere dall'archiviazione alcun riconoscimento, diretto o indiretto, dell'illegittimità degli atti oggetto del ricorso. La sentenza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, legge n. 689/1981

    La disposizione è richiamata quale base normativa del verbale unico di accertamento e notificazione successivamente archiviato; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • L'archiviazione di un atto amministrativo diverso da quello impugnato non consente, di per sé, di desumere un riconoscimento diretto o indiretto dell'illegittimità dell'atto oggetto del giudizio.
  • Quando la parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere e il giudice aderisce a tale prospettazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando dagli atti non risulti che l'amministrazione abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto impugnato o abbia posto in essere una condotta direttamente satisfattiva della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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