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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17472/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) censurava l'omessa analisi, da parte della Corte d'appello, del motivo di appello relativo alla qualificazione del reato di detenzione di armi comuni da sparo come aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, c.p. (aggravante camorristica e al fine di favorire il clan); (2) contestava il giudizio di comparazione delle circostanze adottato dalla Corte d'appello, ritenendo che le circostanze attenuanti generiche dovessero prevalere sulle aggravanti e non essere equate a queste, con conseguente riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza fosse in radice infondata: i fatti accertati dimostravano che l'omicidio era stato deliberato per tutelare il clan (Riccio era esponente di rilievo del gruppo Amato-Pagano) e che la detenzione delle armi era strumentale a favorire l'azione dell'associazione, per cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. risultava pienamente compatibile con la condotta accertata; inoltre la Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui non ha interesse proporre motivi evidentemente infondati la cui accoglienza non produrrebbe effetti utili in un eventuale giudizio di rinvio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto ammissibile e adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza adottato dal giudice di appello: la scelta discrezionale del giudice di merito nella comparazione delle circostanze non è sindacabile in cassazione se supportata da motivazione sufficiente (richiamata la gravità del fatto, il ruolo di Riccio e il suo curriculum penale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Riccio è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 22/03/2022.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante camorristica può ritenersi integrata anche se la condotta (es. detenzione di armi) sia funzionale a favorire l'associazione; è sufficiente la finalità di agevolare l'organizzazione anche in assenza dell'impiego del "metodo mafioso".

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte richiama che il giudice, nel bilancio delle circostanze eterogenee, deve considerare e motivare gli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; la valutazione comparativa è discrezionale e legittima se adeguatamente motivata.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L'omessa enunciazione espressa di un motivo da parte della Corte d'appello non comporta necessariamente l'annullamento in Cassazione se il motivo è, in radice, manifestamente infondato o inammissibile e la sua accoglienza non produrrebbe effetti utili.
  • L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1, c.p. può essere configurata quando il fatto (anche la detenzione di armi) sia strumentale a favorire o preservare l'associazione criminale, indipendentemente dall'uso del cosiddetto "metodo mafioso" nella sua forma tradizionale.
  • La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito: è sindacabile in Cassazione solo se manchi ogni motivazione o sussista una motivazione illogica o arbitraria; una motivazione che richiami gravità del fatto, ruolo del reo e suo curriculum può legittimare la scelta di equivalenza o prevalenza.
  • Le dichiarazioni confessorie del reo possono essere valorizzate come circostanza attenuante se hanno valore simbolico e contribuiscono a confermare o chiarire il quadro probatorio, ma il loro peso è comunque rimesso alla valutazione del giudice di merito.
  • Chi propone ricorso deve mostrare interesse e prospettare un motivo non manifestamente inammissibile: motivi che, se accolti, non muterebbero l'esito utile del processo sono considerati privi di interesse e inammissibili.

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