Regolamento (UE) 2018/1564
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che non ha rilevato effetti negativi per salute animale, salute umana o ambiente e ne ha riconosciuto l’efficacia come antiagglomerante. Sono fissate condizioni tecniche, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre alla data di scadenza dell’autorizzazione al 8 novembre 2028.
Autorizzazione del preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi, con specifiche condizioni d’uso per tutte le specie animali salvo alcune categorie di ruminanti e suini.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di dolomite-magnesite classificato come additivo tecnologico del gruppo funzionale degli antiagglomeranti. L’autorizzazione vale per tutte le specie e categorie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e resta in vigore fino al 8 novembre 2028, data di fine del periodo di autorizzazione indicata nell’allegato.
Autorizzazione del preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, richiamato quale base giuridica dell’autorizzazione.
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sottolinea che la valutazione scientifica dell’EFSA ha dato esito positivo: il preparato, alle condizioni d’uso proposte, non comporta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace come antiagglomerante.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
Il regolamento evidenzia che la domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Viene inoltre affermato che la valutazione effettuata dimostra il rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.
La Commissione precisa anche che non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. È menzionata la verifica della relazione sul metodo di analisi dell’additivo da parte del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il preparato specificato nell’allegato e si applica, in linea generale, a tutte le specie e categorie animali. Tuttavia, l’allegato introduce un’esclusione espressa per:
- vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia;
- suinetti svezzati;
- suini da ingrasso.
L’uso autorizzato è soggetto a un tenore minimo e massimo nel mangime completo con umidità al 12%: rispettivamente 5 000 mg/kg e 20 000 mg/kg.
Caratteristiche tecniche del prodotto
L’allegato descrive il preparato come una miscela naturale composta da dolomite e magnesite in misura pari o superiore al 40%, con un tenore minimo di carbonati del 24%. Sono inoltre indicate le componenti di caratterizzazione della sostanza attiva, tra cui dolomite, magnesite, talco e clorite, con relativi numeri CAS e formule chimiche.
Il prodotto deve risultare esente da quarzo e amianto. Per la caratterizzazione dell’additivo, il metodo di analisi previsto combina:
- diffrazione dei raggi X (XRD);
- spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS).
Obblighi di etichettatura e misure di sicurezza
Il regolamento impone una specifica dicitura in etichetta per l’additivo e per le premiscele che lo contengono: "L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)".
Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione e efficacia temporale
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’8 novembre 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Relazione con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina con il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi. È inoltre richiamato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964, che aveva già autorizzato il medesimo preparato per un ambito più ristretto di specie animali, per una durata di dieci anni.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale degli "antiagglomeranti", come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione fonda l’autorizzazione sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla valutazione positiva dell’EFSA. Viene richiamato che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte.
Ambito soggettivo e limiti d’uso
L’allegato consente l’uso per tutte le specie e categorie di animali, con esclusione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso. Il tenore minimo indicato è 5 000 mg/kg di mangime completo (al 12% di umidità) e il tenore massimo è 20 000 mg/kg.
Caratteristiche del prodotto e metodi di analisi
L’allegato descrive il preparato come miscela naturale di dolomite e magnesite, con specifiche compositive e caratterizzazione delle sostanze attive. Il metodo di analisi indicato per la caratterizzazione dell’additivo combina diffrazione dei raggi X (XRD) e spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS).
Condizioni di etichettatura e tutela degli utilizzatori
L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare la dicitura: "L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)". Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina l’8 novembre 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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