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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 12322 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione ICI relativo all'annualità 2004. La CTR aveva ritenuto applicabile il valore contabile degli immobili fino alla formale attribuzione e notificazione della rendita catastale, escludendo l'efficacia della rendita per annualità precedenti alla notificazione. Il Comune ha impugnato tale decisione, sostenendo che, una volta notificata, la rendita catastale potesse essere utilizzata anche per le annualità pregresse ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto valida l'applicazione della rendita catastale all'annualità 2004, poiché la notificazione era avvenuta il 31 marzo 2008 mediante l'avviso di accertamento, che può valere anche come atto di notificazione della rendita. Tale notificazione è stata ritenuta tempestiva rispetto al termine decadenziale previsto dalla legge. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.100 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La notificazione costituisce una condizione di efficacia della rendita e impedisce di utilizzarla prima della notifica. Tuttavia, una volta notificata, la rendita può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3

    I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.

    L'avviso di accertamento può validamente notificare anche la rendita catastale, senza necessità di una distinta notificazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, la base imponibile può essere determinata secondo i valori contabili fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Dopo la richiesta, deve essere utilizzata la rendita catastale, nei limiti in cui essa sia definitiva, anche per le annualità ancora pendenti.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171

    Gli accertamenti degli enti locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di proporre ricorso per Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La rendita catastale non può essere utilizzata per il calcolo dell'imposta prima di essere notificata al contribuente, ma la notificazione non limita necessariamente i suoi effetti alla sola annualità della notifica.
  • Una rendita catastale notificata può essere applicata anche retroattivamente alle annualità precedenti ancora aperte, cioè non prescritte o non decadute e ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
  • Per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto, il criterio contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; dalla richiesta, una rendita definitiva può sostituire il criterio contabile anche per le annualità pregresse pendenti.
  • L'avviso di accertamento può costituire anche l'atto di notificazione della rendita catastale, purché il contenuto dell'atto consenta al contribuente di conoscerla e l'accertamento sia notificato nei termini di legge.
  • La validità dell'accertamento deve essere valutata verificando sia la definitività della rendita sia il rispetto dei termini decadenziali per la notifica dell'atto impositivo.
  • L'Agenzia del Territorio svolge il ruolo tecnico di determinazione della rendita, mentre la legittimazione processuale, nei giudizi relativi alla pretesa tributaria, spetta all'ente impositore che ha emesso l'accertamento.

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