Cassazione Penale, Sentenza n. 13988/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per rapina aggravata contestando: 1) la mancata declaratoria di nullità e la revoca dell'ordine di escussione del teste Memmi Tommaso e, in subordine, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 2) l'applicazione dell'aggravante della minaccia con uso di arma, sostenendo che la persona offesa non avrebbe percepito la pistola; 3) il rigetto delle circostanze attenuanti generiche per non aver valutato il comportamento processuale dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha ritenuto non decisiva la testimonianza di Memmi (non oculare) e coerente la valutazione di attendibilita' della persona offesa, corroborata dalla testimonianza di Antonelli e dalle ammissioni dell'imputato Danilo; ha confermato che la minaccia con arma era risultata dalla ricostruzione della vittima e dalle ammissioni, e che la testimonianza della barista non scalfiva tale ricostruzione; ha altresi' ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base di parametri richiamati dall'art. 133 cod. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito puo' basarsi anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 (personalita' del colpevole, entita' del reato, modalita' di esecuzione, ecc.) per concedere o negare le attenuanti
Cass. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (Rv. 278609)
Principio richiamato secondo cui l'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o argomentazioni congetturali prive di plausibilita'
Cass. Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016 (Rv. 266820)
Principio richiamato secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello e' istituto eccezionale: l'appello presuppone la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado e la rinnovazione e' possibile solo se il giudice, nella sua discrezionalita', ritiene di non poter decidere sugli atti esistenti
Cass. Sez. 2, sent. n. 4790 del 16.1.1996, dep. 10.5.1996 (Rv. 204768)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 cod. pen. puo' essere sufficiente per escludere o riconoscere le circostanze attenuanti generiche
Massime di principio
- La valutazione di attendibilita' della persona offesa e' principalmente questione di fatto e la cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o argomentazioni illogiche.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' un rimedio eccezionale: il giudice d'appello non e' obbligato a ripetere prove gia' acquisite in primo grado se le ritiene non decisive per la decisione.
- La percezione della minaccia con arma puo' essere desunta dalle dichiarazioni della vittima e da elementi di riscontro; testimonianze che non hanno assistito alla fase esterna del fatto possono essere irrilevanti rispetto a quanto visto dalla vittima.
- Per il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito puo' privilegiare anche un solo parametro tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.; la scelta motivata e congrua del giudice e' rilevante e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- In casi analoghi, per impugnare efficacemente una sentenza penale in Cassazione e' necessario dimostrare vizi di motivazione concreti (contraddizioni manifeste, valutazioni illogiche o omissioni) o violazioni di legge, non semplici divergenze nella valutazione delle prove.
- Le ammissioni dell'imputato, se coerenti con il racconto della vittima e con altre indicazioni fattuali, rafforzano la valutazione di colpevolezza e la sussistenza delle aggravanti ad essa collegate.
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