Parere n. 1401/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in s.p. Tiziano Iannarella contro il Ministero della difesa per l’annullamento della scheda valutativa n. 40, relativa al periodo dal 22 aprile 2022 al 21 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della scheda valutativa n. 40 relativa al periodo dal 22 aprile 2022 al 21 aprile 2023
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della scheda valutativa n. 40, contestandola per difetto di motivazione, contrasto con le precedenti valutazioni e assenza di sanzioni disciplinari o richiami. Il Ministero della difesa ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso straordinario, poiché la scheda valutativa non costituisce atto amministrativo definitivo ed era impugnabile mediante ricorso gerarchico all'autorità superiore oppure mediante ricorso giurisdizionale al TAR. Il Collegio ha dovuto verificare, in particolare, la sussistenza del requisito della definitività dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 e l'eventuale riconoscibilità dell'errore scusabile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile per violazione dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. La scheda valutativa impugnata non era un atto amministrativo definitivo, poiché nei suoi confronti era proponibile ricorso gerarchico. Il Collegio ha inoltre escluso l'errore scusabile, rilevando che il foglio di comunicazione della scheda, sottoscritto dal ricorrente per presa conoscenza e visione integrale, indicava espressamente sia il ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Generale per il personale militare entro trenta giorni, sia il ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure relative alla motivazione, al contrasto con precedenti valutazioni e all'assenza di sanzioni o richiami.
Osservazioni
Inammissibilità per non definitività dell'atto
Il ricorso straordinario è ammesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, contro atti amministrativi definitivi. La scheda valutativa impugnata non possiede tale carattere, essendo proponibile nei suoi confronti ricorso gerarchico all'autorità superiore.
Esclusione dell'errore scusabile
Non ricorrono i presupposti per riconoscere l'errore scusabile, poiché il foglio di comunicazione della scheda indicava chiaramente i rimedi esperibili, i termini e le autorità competenti: ricorso gerarchico entro trenta giorni e ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni.
Censure di merito
Le doglianze relative al difetto di motivazione, al contrasto con le precedenti valutazioni e all'assenza di sanzioni disciplinari o richiami non sono state esaminate, in ragione della declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso per motivi di legittimità contro gli atti amministrativi definitivi
Il requisito della definitività dell'atto è condizione di ammissibilità del ricorso straordinario; il rimedio non è proponibile contro un atto ancora impugnabile con ricorso gerarchico.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il decreto disciplina il ricorso gerarchico indicato nel foglio di comunicazione della scheda quale rimedio esperibile contro l'atto non definitivo.
decreto legislativo n. 104 del 2010
Il codice del processo amministrativo è richiamato nel foglio di comunicazione quale fonte del ricorso giurisdizionale al TAR, alternativo rispetto al ricorso gerarchico indicato per la scheda.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile, per motivi di legittimità, soltanto contro atti amministrativi definitivi; la proponibilità del ricorso gerarchico contro l'atto esclude la definitività richiesta dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971.
- L'errore scusabile non è riconoscibile quando la comunicazione dell'atto impugnato indica in modo espresso, completo e intelligibile i rimedi esperibili, le autorità competenti e i relativi termini.
- La sottoscrizione dell'interessato per presa conoscenza e visione integrale del documento che contiene l'indicazione dei rimedi rende conoscibili le modalità di impugnazione e impedisce, in assenza di ulteriori circostanze, di superare la declaratoria di inammissibilità mediante l'errore scusabile.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro una scheda valutativa militare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un maresciallo maggiore dei Carabinieri contro il Ministero della difesa, avente a oggetto la scheda valutativa n. 40 relativa al periodo dal 22 aprile 2022 al 21 aprile 2023.
Premesse e richiesta
La scheda era stata comunicata all'interessato il 18 settembre 2023, con sottoscrizione per presa conoscenza e visione integrale. Il ricorrente ne ha chiesto l'annullamento deducendo:
- difetto di motivazione;
- contrasto con le precedenti valutazioni;
- assenza di sanzioni disciplinari o richiami.
Il Ministero della difesa ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la scheda non fosse un atto amministrativo definitivo. Ha inoltre dedotto, in subordine, l'infondatezza delle censure nel merito.
Quadro normativo e requisito della definitività
L'art. 8, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ammette il ricorso straordinario per motivi di legittimità contro gli atti amministrativi definitivi. Secondo il Consiglio di Stato, tale requisito non ricorre quando l'atto è ancora impugnabile mediante ricorso gerarchico.
La scheda valutativa era infatti accompagnata da un foglio di comunicazione che indicava espressamente la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Generale per il personale militare entro trenta giorni dalla presa visione, oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta giorni.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto che la proponibilità del ricorso gerarchico escludesse la definitività della scheda valutativa. Di conseguenza, il ricorso straordinario non poteva essere utilizzato contro tale atto ed è stato dichiarato inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti della Sezione, tra cui i pareri dal n. 2116 al n. 2119 del 2022, nonché i pareri n. 1496 e n. 479 del 2022, il parere n. 899 del 2023 e il parere n. 82 del 29 gennaio 2024, tutti valorizzati in relazione al requisito della definitività dell'atto.
Esclusione dell'errore scusabile
Il Collegio ha escluso anche la possibilità di riconoscere l'errore scusabile. Il foglio di comunicazione indicava infatti con chiarezza:
- il ricorso gerarchico esperibile;
- l'autorità cui indirizzarlo;
- il termine di trenta giorni;
- il ricorso giurisdizionale al TAR;
- il termine di sessanta giorni.
La sottoscrizione del documento per presa conoscenza e visione integrale confermava inoltre che il ricorrente aveva avuto accesso al contenuto della comunicazione.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure di merito, poiché la carenza del requisito della definitività impediva l'accesso al rimedio straordinario. La Sezione ha quindi espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
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