Cassazione Penale, Sentenza n. 16671/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato (art. 314 c.p.), chiedendo la riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) perché l'attività svolta come agente tecnico esattore sarebbe meramente meccanica e priva della qualifica di incaricato di pubblico servizio; deduce altresì estinzione per prescrizione se riqualificato, vizi di motivazione per presunta errata valutazione dei tabulati e dei malfunzionamenti del sistema di rilevazione, contestazione dell'elemento soggettivo (dolo) e richiesta di sospensione della provvisionale civile per difficoltà economiche derivanti dalla sospensione dal servizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la qualificazione del casellante come "incaricato di pubblico servizio" e quindi applicabile il reato di peculato; ha confermato la motivazione dei giudici di merito circa l'attendibilità dei dati informatici e la valutazione del dolo (reiterazione delle condotte, entità degli ammanchi, assenza di analoghe discrepanze con altri casellanti); ha escluso la rilevanza dei presunti malfunzionamenti come causa degli ammanchi; ha ritenuto infondate le censure sulla prescrizione (la riqualificazione, prospettata dalla difesa, non è stata accolta) e inammissibili le censure sul travisamento della prova; ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale per mancata prova del grave e irreparabile danno. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per peculato, la confisca per equivalente e la condanna al risarcimento civile (e provvisionale) per euro 20.692,00 oltre interessi e rivalutazione.
Norme richiamate
art. 314 c.p. (peculato)
La Corte ha ritenuto applicabile il reato di peculato perché l'operatore addetto al casello, oltre a prestazioni materiali, espletava compiti di rendicontazione, tenuta di distinte e inserimento nelle buste termosaldate, con obblighi di verifica e responsabilità contabile tali da qualificarlo come incaricato di pubblico servizio.
art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione, è stato escluso dalla Corte in quanto le mansioni contestate non erano meramente materiali o d'ordine ma implicavano compiti contabili e di certificazione interni, incompatibili con la sola fattispecie dell'appropriazione indebita.
art. 322-ter c.p. (confisca per equivalente)
Applicata la confisca per equivalente dei beni immobili e mobili per un valore corrispondente alla somma oggetto del reato.
art. 37 c.p. e art. 317-bis c.p.
Richiamati in relazione alla misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale; la Corte ha confermato l'interdizione disposta in sede di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione del ricorso e all'ambito di deduzione delle censure nel ricorso per cassazione; la Corte ha valutato le censure nei limiti consentiti.
art. 521 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in ordine agli effetti della riqualificazione sul processo e sulla prescrizione; la Corte ha applicato correttamente le norme processuali senza riqualificare il fatto.
art. 157 c.p. (estinzione per prescrizione)
La difesa ha invocato l'estinzione per prescrizione in caso di riqualificazione; la Corte ha escluso la riqualificazione e quindi la prescrizione dedotta non è maturata.
art. 578 c.p.p.
Richiamato in relazione alla contestata revoca delle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta basata su errata valutazione del termine prescrizionale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato nei limiti della censura per travisamento della prova; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché non è stata dimostrata la nuova produzione o l'inesistenza del dato probatorio usato in motivazione.
art. 612 c.p.p. (sospensione esecuzione provvisionale)
La Corte ha spiegato che la sospensione della provvisionale è un rimedio interlocutorio da chiedere con istanza e non può essere decisa come conclusione del ricorso; inoltre richiede prova del grave e irreparabile danno, non fornita.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. in L. 176/2020) e successive modifiche
Richiamate le norme straordinarie che hanno disciplinato lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio; la trattazione è avvenuta secondo la disciplina prevista.
Massime di principio
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" va valutata in termini funzionali: non rileva solo la forma dell'ente, ma la natura delle mansioni svolte (se implicano responsabilità contabili, rendicontazione e compiti di verifica) e ciò può giustificare l'applicazione del reato di peculato.
- Mansioni meramente meccaniche, seriali e prive di qualsiasi discrezionalità possono essere sottratte alla nozione di pubblico servizio e quindi più propriamente inquadrate, se del caso, nell'appropriazione indebita; la valutazione è però rigorosa e fattuale.
- La riqualificazione del fatto da peculato ad altra fattispecie comporta effetti sulla prescrizione, ma la richiesta di riqualificazione deve essere fondata e provata: senza accoglimento della riqualificazione, la prescrizione pretesa dalla difesa non opera.
- In appello e in Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: la Corte di legittimità verifica la logicità e completezza della motivazione del giudice di merito, non può semplicemente rivedere la valutazione probatoria sostituendosi al giudice di merito.
- Le istanze di sospensione dell'esecuzione di provvisionali civili devono essere presentate nella forma e nei tempi corretti come istanze interlocutorie e corredate dalla prova del grave e irreparabile danno (es. insolvenza palese); non è sufficiente un generico stato di difficoltà economica.
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