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Sentenza

Sentenza n. 1337/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.05.2024.

Giustizia amministrativa202503974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale del lavoro relativa alla Carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l'importo di 500 euro annui, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente o altro strumento equipollente. Sebbene la sentenza fosse stata notificata il 10 aprile 2025, fosse passata in giudicato e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il titolo era rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto, concedendo la Carta docente e accreditando le somme dovute. La ricorrente ha pertanto insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente mediante l'adempimento sopravvenuto del Ministero. L'adempimento è intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, sicché non residuava alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito sull'esecuzione del giudicato. Il giudice ha tuttavia regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale: il ricorso sarebbe stato fondato se l'Amministrazione non avesse adempiuto, poiché la ricorrente aveva dovuto promuovere il giudizio dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni e l'adempimento ministeriale era intervenuto solo in seguito all'azione giudiziaria. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, spese generali, IVA, CPA e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse sostanziale azionato sia stato integralmente e irretrattabilmente soddisfatto nel corso del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; il suo inutile decorso ha contribuito a fondare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'addebito dell'onere del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'Amministrazione soccombente virtuale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta di una pronuncia di merito.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento spontaneo dell'amministrazione successivo alla notifica e al deposito del ricorso non esclude la regolazione delle spese processuali.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • L'amministrazione che adempie solo dopo l'introduzione del giudizio può essere condannata alle spese quando il ricorso era necessario per ottenere l'esecuzione di un giudicato rimasto inattuato oltre il termine dilatorio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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