Sentenza n. 1337/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale del lavoro relativa alla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l'importo di 500 euro annui, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente o altro strumento equipollente. Sebbene la sentenza fosse stata notificata il 10 aprile 2025, fosse passata in giudicato e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il titolo era rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto, concedendo la Carta docente e accreditando le somme dovute. La ricorrente ha pertanto insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente mediante l'adempimento sopravvenuto del Ministero. L'adempimento è intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, sicché non residuava alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito sull'esecuzione del giudicato. Il giudice ha tuttavia regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale: il ricorso sarebbe stato fondato se l'Amministrazione non avesse adempiuto, poiché la ricorrente aveva dovuto promuovere il giudizio dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni e l'adempimento ministeriale era intervenuto solo in seguito all'azione giudiziaria. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, spese generali, IVA, CPA e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse sostanziale azionato sia stato integralmente e irretrattabilmente soddisfatto nel corso del giudizio.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; il suo inutile decorso ha contribuito a fondare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'addebito dell'onere del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'Amministrazione soccombente virtuale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta di una pronuncia di merito.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento spontaneo dell'amministrazione successivo alla notifica e al deposito del ricorso non esclude la regolazione delle spese processuali.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- L'amministrazione che adempie solo dopo l'introduzione del giudizio può essere condannata alle spese quando il ricorso era necessario per ottenere l'esecuzione di un giudicato rimasto inattuato oltre il termine dilatorio previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →