Sentenza n. 1411/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4036/2021 resa il 17/06/2021, del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, depositata il 17/06/2021 munita di formula esecutiva il 13/07/2021, notificata il 11/10/2021; e, nella presente camera di consiglio, per decidere circa l’azione ex art. 112 comma 5 c.p.a., introdotta da parte ricorrente con domanda, depositata in data 27.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e mancata esecuzione della precedente sentenza del TAR Campania mediante il commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive pari a € 4.803,64, oltre interessi legali, e della successiva sentenza del TAR Campania che aveva ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Dopo la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi, la sostituzione del commissario e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha riferito che erano stati emessi provvedimenti di liquidazione e ordini di pagamento relativi alle competenze legali, nonché un decreto di ricostruzione della carriera, ma che quest'ultimo non aveva superato il controllo di regolarità contabile. L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania aveva quindi richiesto all'istituto scolastico l'adozione di un nuovo decreto conforme al giudicato. A seguito dell'ordine istruttorio del TAR, l'USR non ha documentato l'adozione del nuovo decreto; la ricorrente ha pertanto insistito per l'accertamento dell'inottemperanza e per la penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'esecuzione del giudicato non fosse ancora avvenuta e ha identificato il commissario ad acta nell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del direttore generale pro tempore o di un suo delegato. Ha ordinato al commissario di adottare, in sostituzione del Ministero inadempiente, il nuovo decreto di ricostruzione della carriera necessario a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ritenuto congruo e non ulteriormente prorogabile. Accogliendo la richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha fissato una penalità di mora di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo all'inutile decorso del termine, fino al definitivo compimento delle operazioni commissariali e all'effettivo saldo del dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese della fase, liquidate in € 500,00 oltre accessori. La domanda di sostituzione del commissario, già respinta nella precedente ordinanza, non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Disciplina l'intervento del giudice dell'ottemperanza sui chiarimenti e sulle modalità di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo (…)
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di manifesta iniquità o altre ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale base della fase di chiarimenti al commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non dimostri l'effettiva adozione degli atti necessari a dare esecuzione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare al commissario ad acta già insediato di completare l'attività sostitutiva entro un nuovo termine perentorio, individuando puntualmente l'atto da adottare.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice dell'ottemperanza, deve portare a compimento le operazioni necessarie fino all'effettiva esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente il mero avvio del procedimento o l'adozione di un atto privo di efficacia contabile.
- La mancata risposta dell'amministrazione o del commissario a un ordine istruttorio volto a documentare l'esecuzione del giudicato consente al giudice di ritenere non provato l'adempimento e di disporre ulteriori misure esecutive.
- Su richiesta della parte vittoriosa, il giudice dell'ottemperanza può fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione, fino al completamento dell'attività dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →