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Ordinanza

Ordinanza n. 3202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione I) n.145 del 14 febbraio 2026

Giustizia amministrativa202605756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 145 del 14 febbraio 2026, che aveva annullato ordinanze comunali e note regionali concernenti la messa in sicurezza, la bonifica e la gestione post-operativa di una discarica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Conversano ha proposto appello e chiesto la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado, sostenendo l'applicabilità dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 3 del 2021 alla posizione della curatela fallimentare rispetto alla discarica già gestita dalla società fallita. Ha evidenziato il periculum in mora derivante dal rischio di ulteriore contaminazione del sito, dal pericolo di incendi già verificatisi e dalle possibili conseguenze sulla salute, sull'incolumità pubblica e sull'ambiente, nonché l'assenza di strumenti adeguati per fronteggiare un eventuale aggravamento dell'emergenza ambientale e igienico-sanitaria. La curatela ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, contestando il pregiudizio prospettato, imputando al Comune di non avere richiesto l'ammissione al passivo per i costi degli interventi, negando il nesso di strumentalità tra sospensione e danno e sostenendo che i presupposti delle misure emergenziali si sarebbero consumati da anni. Ha inoltre dedotto la carenza di interesse del Comune, poiché quest'ultimo avrebbe comunque già assunto iniziative operative per la messa in sicurezza, la post-gestione, il recupero del percolato, il ripristino dei pozzi spia e la bonifica, impartendo istruzioni alla ditta affidataria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza appellata. Ha ritenuto decisiva, nella fase cautelare, la valenza generale dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 3 del 2021 e ha attribuito prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, all'esigenza di preservare le matrici ambientali da ulteriori contaminazioni e di prevenire eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica. La sospensione è stata ritenuta funzionale anche a consentire un efficace monitoraggio dell'evoluzione della situazione dei luoghi e la preparazione degli interventi futuri. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni. Il merito dell'appello è stato rinviato a successiva udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

  • Principi dell'Adunanza plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021

    Il Consiglio di Stato ne riconosce la valenza generale e li considera rilevanti, allo stato, per la valutazione cautelare della posizione della curatela fallimentare rispetto agli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e gestione post-operativa del sito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando la sua immediata esecuzione rischi di compromettere la tutela delle matrici ambientali o l'incolumità pubblica.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza di prevenire ulteriori contaminazioni ambientali e rischi per la salute e la sicurezza collettiva può prevalere sugli interessi patrimoniali e organizzativi delle parti private.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza può essere funzionale non solo a evitare un pregiudizio immediato, ma anche a consentire il monitoraggio dell'evoluzione del sito contaminato e la predisposizione degli interventi futuri.
  • I principi affermati dall'Adunanza plenaria in materia di obblighi ambientali della curatela fallimentare possono assumere rilevanza generale nella valutazione cautelare di controversie analoghe.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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