Corte di giustizia, Sentenza C-20/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2025. — M1.R. e M2.R. contro AAA sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera g) – Articolo 3, paragrafi 2 e 3 – Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo – Ambito di applicazione – Passeggeri in possesso di una carta d’imbarco – Prova della prenotazione confermata dal vettore aereo – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Volo che rientra in un viaggio “tutto compreso” finanziato da un terzo – Onere della prova del pagamento. — Causa C-20/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce due punti centrali del regolamento n. 261/2004 in materia di ritardo prolungato. Anzitutto, la carta d’imbarco può bastare a dimostrare la prenotazione confermata del passeggero. In secondo luogo, nei viaggi tutto compreso pagati all’operatore turistico a condizioni di mercato, il passeggero non perde il diritto alla compensazione per il solo fatto che il pacchetto sia stato finanziato da un terzo. L’onere di provare la gratuità o la tariffa ridotta non accessibile al pubblico grava sul vettore aereo operativo.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento n. 261/2004: la carta d’imbarco prova la prenotazione confermata e, nei viaggi tutto compreso, non vi è esclusione dalla compensazione per viaggio gratuito o a tariffa ridotta se il volo è pagato a prezzo di mercato dall’operatore turistico.
La questione giuridica
Se, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, la carta d’imbarco possa valere come "altro titolo" attestante la prenotazione accettata e registrata dal vettore o dall’operatore turistico, sicché il suo possessore sia considerato titolare di una prenotazione confermata; e se, nei viaggi "tutto compreso", l’articolo 3, paragrafo 3, escluda il diritto alla compensazione quando l’operatore turistico paga al vettore il volo a condizioni di mercato e il pacchetto è pagato da un terzo, nonché chi sopporti l’onere di provare l’eventuale gratuità o tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Principio di diritto
Ai fini del regolamento n. 261/2004, la carta d’imbarco può costituire un "altro titolo" idoneo a provare che la prenotazione è stata accettata e registrata, sicché il passeggero che la possiede e ha viaggiato sul volo può essere considerato titolare di una prenotazione confermata, salvo circostanze anomale. Inoltre, l’esclusione dell’articolo 3, paragrafo 3, riguarda solo le ipotesi in cui è il vettore aereo operativo ad autorizzare gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico il viaggio; quando il vettore è remunerato a prezzo di mercato dall’operatore turistico in un pacchetto tutto compreso, il passeggero non è escluso dal regolamento, anche se il pacchetto è pagato da un terzo. In tale ipotesi, spetta al vettore dimostrare, secondo il diritto nazionale, la ricorrenza dell’esclusione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettere f), g) e j), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 5, regolamento (CE) n. 261/2004
Compensazione per ritardo del volo e prova della prenotazione nel regolamento n. 261/2004
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie in una controversia tra due passeggeri e un vettore aereo charter. Il giudice nazionale chiedeva come interpretare le nozioni di "prenotazione confermata" e di viaggio "gratuito o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico" nel contesto di un volo incluso in un pacchetto turistico "tutto compreso" fortemente ritardato all’arrivo.
Fatti e procedimento principale
I passeggeri avevano partecipato a un viaggio "tutto compreso" comprendente un volo da Tenerife a Varsavia operato dalla AAA sp. z o.o., con ritardo all’arrivo di oltre 22 ore. Essi avevano prodotto le carte d’imbarco per dimostrare il diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004. Il vettore aveva rifiutato il pagamento sostenendo che mancasse la prova di una prenotazione confermata e pagata e che, in ogni caso, i passeggeri avessero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, poiché il pacchetto era stato finanziato da un terzo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se la carta d’imbarco possa essere considerata un "altro titolo" ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento, idoneo a provare che la prenotazione è stata accettata e registrata;
- se il suo possesso consenta di ritenere integrata la "prenotazione confermata" richiesta dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
- a chi incomba l’onere di provare che il passeggero abbia viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta;
- se, nei viaggi "tutto compreso", il fatto che l’operatore turistico paghi il vettore a prezzo di mercato escluda l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, anche quando il pacchetto sia stato pagato al tour operator da un terzo.
Normativa rilevante e orientamento interpretativo
La Corte richiama in particolare gli articoli 2 e 3 del regolamento n. 261/2004, nonché i considerando 1 e 5, che impongono un elevato livello di protezione dei passeggeri e includono espressamente i voli non di linea, compresi quelli dei circuiti "tutto compreso".
La Corte ribadisce inoltre che:
- la nozione di "prenotazione" è definita dall’articolo 2, lettera g), come possesso di un biglietto o altro titolo che attesti l’accettazione e registrazione da parte del vettore o dell’operatore turistico;
- la nozione di "biglietto" di cui all’articolo 2, lettera f), comprende anche titoli elettronici;
- l’articolo 3, paragrafo 3, costituisce un’eccezione al regime di tutela e va interpretato restrittivamente.
Prima e seconda questione: carta d’imbarco e prenotazione confermata
La Corte afferma che la carta d’imbarco può costituire un "altro titolo" ai sensi dell’articolo 2, lettera g), perché è rilasciata per un volo determinato, al passeggero che ha effettuato la registrazione, e gli conferisce il diritto al trasporto e all’imbarco. Ne consegue che il passeggero in possesso della carta d’imbarco può essere considerato titolare di una prenotazione confermata ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
La Corte precisa che tale conclusione non è smentita dalla sentenza Azurair, poiché in quella causa l’operatore turistico aveva trasmesso ai passeggeri informazioni sui voli diverse da quelle ricevute dal vettore; qui, invece, il passeggero è effettivamente in possesso della carta d’imbarco rilasciata per quel volo. La Corte valorizza anche l’esigenza di tutela elevata dei passeggeri e osserva che, se il passeggero è stato imbarcato e trasportato, deve ritenersi che abbia soddisfatto l’onere di presentarsi all’accettazione e di essere in possesso di una prenotazione confermata.
Terza, quarta e quinta questione: viaggio gratuito, tariffa ridotta e viaggi tutto compreso
La Corte chiarisce che l’esclusione dell’articolo 3, paragrafo 3, si applica solo quando è il vettore aereo operativo ad autorizzare il passeggero a viaggiare gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico. Non basta, quindi, che il pacchetto turistico sia stato pagato da un terzo o che l’operatore abbia contrattato con il vettore a condizioni di mercato.
Nel caso di un viaggio "tutto compreso", se l’operatore turistico paga al vettore il prezzo del volo a condizioni di mercato e il vettore riceve una remunerazione normale, i passeggeri non possono essere considerati persone che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico. La circostanza che il prezzo del pacchetto sia stato pagato da un terzo è irrilevante per escludere il diritto alla compensazione, perché il regolamento tutela anche i passeggeri dei voli inclusi in pacchetti "tutto compreso".
Quanto all’onere della prova, la Corte afferma che spetta al vettore aereo operativo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che ricorre l’ipotesi di esclusione dell’articolo 3, paragrafo 3. Non è il passeggero a dover provare di aver pagato il volo; un simile onere sarebbe contrario alla finalità di tutela del regolamento e difficilmente praticabile, soprattutto nei pacchetti turistici, in cui il passeggero normalmente non conosce il prezzo esatto del volo pagato dall’operatore.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- la carta d’imbarco può costituire un "altro titolo" e far presumere la prenotazione confermata;
- nei viaggi "tutto compreso" pagati all’operatore turistico a condizioni di mercato, il passeggero non rientra nell’esclusione per viaggio gratuito o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico;
- l’onere di provare l’esclusione grava sul vettore aereo operativo.
Principi di diritto ricavabili
La pronuncia conferma un’interpretazione estensiva delle nozioni del regolamento n. 261/2004, coerente con l’obiettivo di elevata protezione dei passeggeri, e una lettura restrittiva delle eccezioni. Per gli operatori del settore, ciò significa che nei contenziosi su ritardi prolungati il vettore non può limitarsi ad affermare la gratuità del viaggio o la mancanza di prenotazione confermata: deve fornire prova concreta delle condizioni che escludono l’applicazione del regolamento.
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