Cassazione Penale, Sentenza n. 05927/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame del sequestro preventivo ex artt. 324 e 325 cod.proc.pen. con riguardo alla mancata, adeguata motivazione del "periculum in mora". Il difensore censurava l'uso di motivazioni apparenti e generiche (riferimento alla natura fungibile del denaro e al "contegno" dell'indagato) per giustificare l'anticipazione degli effetti ablatori della confisca, senza spiegare perché non si potesse attendere la definizione del giudizio; inoltre richiamava la violazione dei diritti di difesa (art.24 Cost.) e del giusto processo (art.111 Cost.). Oggetto del sequestro: capo 24 (profitto rideterminato a €1.293,30) e capo 25 (sequestro confermato per €55.186,16).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione sul periculum in mora, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Ellade e pronunce successive) che esclude l'automatismo basato sulla natura fungibile del denaro e richiede la puntuale indicazione delle ragioni per cui non sia possibile attendere la definizione del processo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen., affinché integri la motivazione sul periculum; le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 325 cod.proc.pen.
Il giudice della cautela deve motivare l'esistenza del periculum in mora in modo specifico e concatenato alle ragioni per cui è imprescindibile anticipare l'effetto ablatorio della confisca rispetto alla decisione di merito
art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Norma che consente alla Corte di annullare il provvedimento e rinviare il giudizio al tribunale competente per un nuovo esame, come avvenuto nel caso di specie
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riportata dalla giurisprudenza come riferimento: la natura fungibile del denaro non può di per sé giustificare il periculum in mora e l'anticipazione della confisca
art. 24 Costituzione
Richiama la garanzia del diritto di difesa; l'ordinanza deve valutare e confutare le ragioni poste a fondamento dell'istanza di riesame
art. 111 Costituzione
Tutela del giusto processo: la motivazione della misura cautelare deve essere effettiva e non meramente apparente, pena violazione del giusto processo
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro non è sufficiente richiamare genericamente la "natura fungibile" del denaro: il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere la decisione di merito (esigenza anticipatoria).
- La mera titolarità di un patrimonio complessivo inferiore o la disponibilità di somme non vincolate non costituiscono automaticamente periculum in mora; occorrono elementi specifici che indichino il concreto rischio che la confisca diventi impraticabile se non posta in atto immediatamente.
- Il "contegno" professionale o la presunta attitudine a possedere denaro in nero non sono, da soli, parametri idonei per il giudizio prognostico sul periculum salvo che siano collegati a fatti e indici concreti di rischio di dispersione.
- Se la motivazione della misura cautelare è apparente o generica, la Cassazione annulla e rinvia: il tribunal deve integrare la motivazione spiegando, in termini proporzionati alla natura del bene, le ragioni dell'impossibilità di attendere il giudizio di merito.
- In situazioni analoghe la difesa deve contestare la genericità delle ragioni poste a fondamento del sequestro e puntare su elementi concreti (assenza di atti dispositivi, composizione del patrimonio, tempi conoscitivi dell'indagine) per dimostrare l'irrilevanza del periculum invocato.
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