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Sentenza

Sentenza n. 1123/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 87/2025 del 21/01/2025.

Giustizia amministrativa202600620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 87/2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)

Prevale il privato

La controversia

Gli avvocati ricorrenti hanno agito in proprio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 657,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, contributo unificato, con distrazione in favore dei due difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 15 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 475 c.p.c.; decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, i ricorrenti hanno proposto il ricorso per ottemperanza il 26 marzo 2026. L’amministrazione si è costituita senza che risultasse intervenuto il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato all’ufficio ministeriale territorialmente competente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento in favore degli avvocati ricorrenti delle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Firenze, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei successivi sessanta giorni agli adempimenti necessari, senza diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla pubblica amministrazione consente di procedere in via esecutiva; il comma 2 consente, secondo la sentenza, anche l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza del giudice ordinario all’amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione di effettuare il pagamento entro un termine determinato e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
  • L’ordine di pagamento delle spese di lite può essere formulato nei limiti in cui le somme risultino ancora dovute, comprendendo gli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo e, ove necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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