Cassazione Penale, Sentenza n. 5669/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per reati previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e 2012, con superamento delle soglie di punibilità) contestando l'applicazione della norma e la motivazione relativa al calcolo dell'imposta evasa (in particolare la mancata considerazione di costi deducibili) e la sussistenza del dolo specifico di evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure difensive erano, di fatto, una critica alla motivazione del giudice del merito senza indicare specifiche lacune, contraddittorietà o errori di diritto apprezzabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la difesa non avesse prodotto o concretamente prospettato documentazione di costi deducibili e che la valutazione del giudice di merito, che ha valorizzato pagamenti in contanti e mancanza di documentazione, fosse corretta. Non è stata ravvisata inversione dell'onere della prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice applicata per la fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con superamento delle soglie di punibilità; la Corte ha ritenuto provata la condotta omissiva e il suo profilo di rilevanza penale in assenza di documentazione che dimostri costi deducibili.
art. 42 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al dolo specifico; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente valutato gli elementi probatori relativi alla sussistenza del dolo specifico, non essendo stata fornita dalla difesa prova contraria concreta.
art. 606 cod. proc. pen.
Criterio richiamato dalla Cassazione per stabilire i limiti del sindacato in sede di legittimità: le censure devono individuare lacune, contraddittorietà o illogicità della motivazione per essere ammissibili; le deduzioni meramente critiche della motivazione sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: applicata la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata equitativamente in € 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la mancanza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da considerare il ricorso proposto 'in colpa' ai fini della declaratoria d'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione di merito a quella dei giudici di merito: i ricorsi che si limitano a criticare la motivazione senza indicare specifiche violazioni di legge o contraddizioni sono inammissibili.
- In reati tributari fondati su omissione di dichiarazioni, l'assenza di documentazione contabile e la presenza di pagamenti in contanti possono essere valutati dal giudice come indizi rilevanti della capacità contributiva non dichiarata; il difensore deve produrre documenti concreti per contestare il computo dell'imposta evasa.
- Non è ammessa in sede penale un'inversione dell'onere della prova rispetto a quanto previsto dall'ordinamento: tuttavia, la parte che afferma l'esistenza di costi deducibili deve fornire elementi probatori specifici e documentazione idonea.
- Per contestare la sussistenza del dolo specifico è necessario offrire elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza dell'intento di evadere; mere affermazioni astratte non sono sufficienti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra colpa grave nella sua proposizione, possono comunque essere disposte condanne alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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