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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l'annullamento 1. Decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS- sub prot. n. -OMISSIS-., notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato che “l’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia prodotta da -OMISSIS- in premessa generalizzato è respinta”; 2. Comunicazione avvio procedimento e preavviso di rigetto dd. -OMISSIS- sub prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bolzano, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-; 3. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o infraprocedimentale conosciuto e non conosciuto o conoscibile dal ricorrente in quanto mai comunicato né notificato;

Giustizia amministrativa202500251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto d'armi per uso caccia, unitamente al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 11, 42 e 43 del TULPS, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e motivazione apparente. Il diniego era fondato su cinque episodi: un’informativa di reato per lesioni risalente al 2010, un’informativa per atti contrari alla pubblica decenza del 2012 e tre contestazioni del 2020 relative a violazioni amministrative connesse al consumo di alcol. Il ricorrente ha sostenuto che gli episodi più risalenti erano già stati valutati favorevolmente dall’Amministrazione nel 2018, quando era stato revocato il divieto di detenzione di armi e rilasciata la licenza; che gli episodi del 2020 erano risalenti, isolati, meramente amministrativi e privi di connessione con condotte pericolose o con l’uso delle armi; e che il provvedimento non esplicitava il nesso tra tali fatti e l’attuale inaffidabilità nell’uso delle armi. L’Amministrazione ha difeso l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, sostenendo che il giudizio prognostico potesse fondarsi anche su episodi privi di rilevanza penale e che i fatti del 2020 giustificassero la rivalutazione negativa del precedente complessivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. Il Collegio ha riconosciuto che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare una prognosi preventiva sull’affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso delle armi. Tale discrezionalità, tuttavia, presuppone un accertamento completo dei fatti, la loro valutazione concreta e una motivazione non apparente. Il diniego non può limitarsi a elencare precedenti o episodi risalenti, ma deve spiegare perché essi siano concretamente, attualmente e significativamente sintomatici di inaffidabilità. La rivalutazione in senso negativo di fatti già esaminati favorevolmente richiede una motivazione specifica, assente nel caso concreto. Anche gli episodi del 2020, consistenti in violazioni amministrative isolate e risalenti, non erano stati analizzati nella loro concreta consistenza e non era stato chiarito se fossero indicativi di dipendenza, abuso o generale instabilità comportamentale. Il provvedimento non aveva esaminato adeguatamente le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la difesa erariale non poteva integrare postumamente la motivazione. È stata quindi ravvisata la carenza di istruttoria e di motivazione del giudizio prognostico di inaffidabilità. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    la licenza può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il porto d’armi è una deroga al generale divieto di detenere e portare armi; l’autorità può negare o rinnovare la licenza sulla base di una prognosi preventiva di possibile abuso, fondata però su elementi concreti, attuali e significativi e su adeguata istruttoria e motivazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    La decisione richiama l’obbligo di definire il procedimento amministrativo, nel quadro delle censure dedotte dal ricorrente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico che collega i fatti accertati al giudizio di inaffidabilità; il mero elenco di precedenti e la formula tautologica non sono sufficienti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni dell’interessato al preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate e considerate nel provvedimento finale.

  • art. 699 c.p.

    La disciplina del porto d’armi opera in deroga al generale divieto penale di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al divieto generale di portare armi.

  • art. 1, n. 5, D.M. 28 aprile 1998

    Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.

    La disposizione distingue l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti dall’abuso di alcool: per quest’ultimo rileva una condotta non meramente occasionale. Episodi isolati non bastano, da soli, a dimostrare l’inaffidabilità, se non sono inseriti in un quadro di dipendenza, abuso o instabilità comportamentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi può fondarsi su una prognosi preventiva di possibile abuso, anche in presenza di elementi non penalmente rilevanti, ma la prognosi deve essere sorretta da fatti concreti, attuali e significativi, da un’istruttoria completa e da una motivazione non meramente apparente.
  • L’autorità di pubblica sicurezza non può limitarsi a richiamare precedenti o a elencare episodi: deve descriverne la concreta consistenza ed esplicitare il nesso logico tra tali fatti e l’attuale inaffidabilità del richiedente nell’uso delle armi.
  • La rivalutazione negativa di fatti già esaminati in precedenza in senso favorevole è possibile, ma richiede una motivazione specifica che spieghi le ragioni del mutamento valutativo; il mero richiamo cumulativo ai precedenti determina un deficit motivazionale e può integrare contraddittorietà dell’azione amministrativa.
  • Episodi isolati e risalenti di consumo di alcol, privi di ulteriori condotte pericolose, aggressive o moleste e non collegati all’uso delle armi, non sono di per sé sufficienti a fondare l’inaffidabilità, se l’Amministrazione non accerta e motiva l’esistenza di abuso, dipendenza, instabilità comportamentale o altri elementi sintomatici di pericolosità.
  • L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esclude un sindacato giurisdizionale pieno sui fatti posti a fondamento della decisione e sulla coerenza, attendibilità e logicità del percorso valutativo, senza trasformarlo in un giudizio sostitutivo di merito.
  • La motivazione del diniego non può essere integrata per la prima volta negli atti difensivi dell’Amministrazione, quando il provvedimento originario non espone le ragioni concrete del giudizio di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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