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Sentenza

Sentenza n. 4998/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 6 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 6 ottobre 2025, diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento hanno reso non più attuale la pretesa di ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato congiuntamente all’art. 117 c.p.a. per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta; la nomina non è stata disposta poiché la pretesa è stata soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il compimento dell’attività richiesta dal ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere quando realizzano integralmente la pretesa azionata.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione formale di una domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l’attivazione del relativo procedimento e il pieno soddisfacimento della domanda avente a oggetto tale adempimento.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa impedisce la nomina del commissario ad acta richiesta nell’ambito dell’azione ex art. 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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