Cassazione Penale, Sentenza n. 37134/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM impugna l'ordinanza del Tribunale di Como che ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. eseguita presso il difensore d'ufficio che non aveva accettato la domiciliazione, e la nullità degli atti consequenziali, disponendone la restituzione al PM. Il ricorso per cassazione deduce mancanza di motivazione e erronea applicazione dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p., sostenendo che la mancata accettazione del domicilio da parte del difensore dovrebbe essere trattata come rifiuto dell'imputato o come domicilio inidoneo, con conseguente applicabilità del meccanismo previsto dall'art. 161, comma 4 c.p.p. (e quindi la possibilità di notificare all'avvocato nonostante la mancata accettazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42603/2023, Ed Karti) che stabilisce che se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e questi non accetta, la notificazione deve essere eseguita secondo le forme dell'art. 157 (e, se necessario, art. 159) c.p.p., e non mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. Inoltre la Corte ha ritenuto che, anche qualora la notifica fosse stata errata, l'ordinanza che dichiara la nullità degli atti e dispone la restituzione al PM non costituisce un atto "abnorme" impugnabile in cassazione: il giudice ha esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento e la regressione del procedimento non determina una stasi irrimediabile, essendo possibile per la pubblica accusa rinnovare gli atti.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e le relative notifiche; nel caso di specie l'avviso notificato è stato ritenuto nullo perché consegnato al difensore che non aveva accettato la domiciliazione
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal PM come coefficiente interpretativo per giustificare una diversa modalità di notifica in caso di assenza di domicilio utile; la Corte ha ritenuto che non giustifichi la deroga rispetto alle forme previste dall'art. 157 quando il difensore non accetta la domiciliazione
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare al difensore ma, secondo le Sezioni Unite richiamate, non è applicabile quando il difensore indicato come domiciliatario non ha accettato l'elezione del domicilio
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità ordinarie di notificazione dell'atto all'imputato; la Corte conferma che, se il difensore non accetta la domiciliazione, va applicata la procedura dell'art. 157 (e, se del caso, dell'art. 159)
art. 159 cod. proc. pen.
Previsione complementare sulle modalità di notificazione quando l'oggetto non può essere consegnato direttamente; richiamata come alternativa procedurale da seguire se il domicilio eletto è inidoneo o non valido
art. 552, comma 2 cod. proc. pen.
Consente al giudice, in presenza di nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini, di dichiarare la nullità degli atti successivi e restituire il procedimento al PM; fondamento giuridico della misura adottata dal Tribunale
art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
Citato indirettamente per richiamare il regime di tassatività dei mezzi di impugnazione e impedire la riconduzione alle categorie di "abnormità" di atti che sono solo illegittimi o nulli
Massime di principio
- Se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e il difensore non accetta l'elezione, la notificazione non può essere eseguita semplicemente consegnando l'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4; occorre usare le forme ordinarie dell'art. 157 (e, se necessario, art. 159) c.p.p.
- La nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) giustifica la dichiarazione di nullità degli atti successivi e la restituzione del procedimento al PM ai sensi dell'art. 552, comma 2 c.p.p.
- L'impugnazione per "abnormità" è un rimedio eccezionale: un atto anche errato o illegittimo non è automaticamente "abnorme"; l'atto è abnorme solo se totalmente avulso dal sistema processuale o se determina una stasi irreversibile del procedimento.
- In presenza di una dichiarata nullità notificatoria, la pubblica accusa può rinnovare gli atti e ripristinare la regolarità procedurale seguendo le modalità corrette di notifica.
- I precedenti delle Sezioni Unite hanno valore vincolante nell'interpretare la compatibilità tra norme sulla domiciliazione e sulle modalità di notifica; è quindi essenziale verificare la giurisprudenza di legittimità quando si decide la strategia di notifica.
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