Sentenza n. 1161/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazioni comunali di messa in sicurezza, ripristino, verifica statica e manutenzione delle griglie di aerazione e dei lucernari collocati sul marciapiede pubblico, nonché atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato le intimazioni con cui il Comune di Salerno, a seguito del cedimento di una griglia e della caduta di una passante nel cavedio sottostante, gli aveva ordinato di mettere in sicurezza e ripristinare la griglia, rendere nuovamente percorribile il marciapiede, verificare staticamente e, se necessario, manutenere o sostituire le griglie e i lucernari afferenti alle proprietà condominiali. Il ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto alla manutenzione di manufatti collocati sul suolo pubblico, chiedendo che fosse il Comune a provvedere. Ha inoltre contestato il richiamo all’art. 196, comma 8, del Regolamento Urbanistico Edilizio comunale e ne ha chiesto, per quanto occorrente, l’annullamento o la disapplicazione, deducendo la violazione dell’art. 14 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 822 e 824 c.c. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che gli obblighi di manutenzione e messa in sicurezza gravassero sul concessionario dell’intercapedine privata sottostante. Il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non riguarda l’esercizio di un potere autoritativo o la legittimità di un provvedimento espressivo di discrezionalità amministrativa, ma l’individuazione del soggetto tenuto a sostenere gli oneri di manutenzione e messa in sicurezza della griglia e delle opere connesse. La posizione del condominio è stata qualificata come diritto soggettivo, poiché la domanda mira ad accertare i reciproci obblighi del Comune e del condominio in relazione all’intercapedine privata e alle strutture che la coprono. La controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha aggiunto che il marciapiede è bene demaniale destinato al pubblico transito e che l’intercapedine privata sottostante costituisce utilizzazione eccezionale del bene pubblico; secondo l’orientamento civile richiamato, il concessionario o il soggetto che trae utilità dall’uso particolare è tenuto alla manutenzione delle strutture funzionali a tale utilizzazione, anche se insistenti sulla sede stradale. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti questioni rilevate d’ufficio, tra cui, nel caso concreto, il possibile difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
La declaratoria di difetto di giurisdizione lascia salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai fini della eventuale prosecuzione davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 14 d.lgs. 285/1992
Richiamato dal ricorrente quale parametro in relazione agli obblighi di manutenzione e sicurezza della sede stradale; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 822 c.c.
Richiamato in relazione alla natura demaniale del marciapiede; il Collegio ha qualificato il marciapiede come bene appartenente al demanio stradale.
art. 824 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime dei beni degli enti pubblici; il merito della relativa censura non è stato esaminato.
art. 196, comma 8, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Salerno
Richiamato dal Comune quale fondamento regolamentare degli obblighi manutentivi gravanti sul concessionario dell’intercapedine; il TAR ha ritenuto assorbente il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia avente a oggetto l’individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese di manutenzione e messa in sicurezza di opere private funzionali all’utilizzazione particolare di un bene demaniale riguarda una posizione di diritto soggettivo e appartiene, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia contestato l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale dell’amministrazione.
- L’ordine amministrativo rivolto al concessionario o al soggetto che trae utilità da un’intercapedine privata sottostante un marciapiede pubblico non trasforma in controversia di legittimità amministrativa una lite che, nella sostanza, mira esclusivamente ad accertare l’esistenza e l’imputazione di obblighi manutentivi derivanti dal rapporto concessorio o dall’uso particolare del bene pubblico.
- L’utilizzazione eccezionale di un bene demaniale mediante manufatti destinati a servire locali o intercapedini private comporta, secondo il principio richiamato dal giudice, l’obbligo del concessionario o del soggetto beneficiario di provvedere alla manutenzione e conservazione delle strutture funzionali all’uso particolare e alla sicurezza del transito pubblico.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., per la sua eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
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